|
Com'è noto, l'art. 21, comma 9, della legge
11-3-1988, n. 67 (legge finanziaria 1988)
stabilisce, tra l'altro, che i limiti di reddito
previsti dall'art.28, comma 4, della legge
28-2-1986, n.41 (legge finanziaria 1986) sono
rivalutati, a decorrere dall'anno 1988,in ragione
del tasso d'inflazione annuo programmato.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze
–dipartimento del Tesoro – ha comunicato in data 25
gennaio 2010 che il tasso d'inflazione programmato
per il 2010 è pari a 1,5%.
I limiti massimi di reddito, ai fini
dell'esenzione dalle tasse scolastiche,
pertanto, sono rivalutati, per l'anno scolastico
2010-2011, come dal seguente prospetto in
euro:
|
per i nuclei familiari formati dal seguente
numero di persone |
limite massimo di reddito per l'anno
scolastico 2009-2010 riferito all'anno
d'imposta 2008 |
rivalutazione in ragione dell’1,5%, con
arrotondamento all’unità di euro superiore
|
limite massimo di reddito espresso in euro
per l'a.s. 2010-2011 riferito all'anno
d'imposta 2009 |
|
1 |
4.871,00 |
74,00 |
4.945,00 |
|
2 |
8.081,00 |
122,00 |
8.203,00 |
|
3
|
10.388,00 |
156,00 |
10.544,00 |
|
4 |
12.406,00 |
187,00 |
12.593,00 |
|
5 |
14.423,00 |
217,00 |
14.640,00 |
|
6 |
16.347,00 |
246,00 |
16.593,00 |
|
7 e oltre |
18.266,00 |
274,00 |
18.540,00 |
La misura delle tasse scolastiche, determinata dal
D.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie Generale n.118
del 23-5-1990), è pari a € 6,04 (tassa di
iscrizione), a € 15,13 (tassa di frequenza) e a €
15,13 (tassa ritiro diplomi). Con la C.M. n. 2 del
4-1-2006 e con la C.M. n.13 del 30-1-2007 è stato
comunicato che gli studenti che si iscrivono al
primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio
degli istituti di istruzione secondaria di secondo
grado sono esonerati dal pagamento delle tasse
scolastiche erariali. L’articolo 1, comma 622, della
legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria
2007) ha disposto, tra l’altro, che resta fermo il
regime di gratuità ai sensi dell’articolo 28, comma
1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226.
L’art.1 del D.M. 22 agosto 2007, n 139 - regolamento
recante norme in materia di adempimento dell’obbligo
di istruzione – ha stabilito che l’istruzione
obbligatoria è impartita per almeno dieci anni e si
realizza secondo le disposizioni indicate
all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre
2006,n.296. Da ultimo, si rammenta che l’obbligo di
istruzione, in base all’art. 64 della legge 6 agosto
2008, n. 133, può essere assolto anche nei
percorsi di istruzione e formazione professionale di
cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226 e, in via transitoria, mediante
iscrizione a percorsi sperimentali di istruzione e
formazione professionale di cui al comma 624
dell’art.1 della legge 296/2006.
Resta, pertanto, confermato l’esonero dal
pagamento delle tasse scolastiche erariali per gli
studenti che si iscrivono al primo, al secondo e
terzo anno dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore.
IL DIRETTORE GENERALE
Mario G. Dutto |