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P R E M E S S A
In conformità a quanto previsto dalle normative vigenti,
specie e tra l’altro:
- dalle norme sull’autonomia scolastica art.21 della Legge
59/97, D.M. 251/98 sulla sperimentazione dell’autonomia,
D.P.R. 275/99 o regolamento sull’autonomia;
- dalle norme sulle scuole aperte e le attività
extracurricolari D.P.R. 567/96, modificato e integrato dal
D.P.R.156/99;
- dalle norme sull’accoglienza Legge 9/99 D.M. 323/99 o
Regolamento sull’attuazione dell’art. 1 della Legge 9/99;
- dalle norme contenute nello Statuto delle Studentesse e
degli Studenti - D.P.R. 24 giugno 1998, n.249, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale del 27.7.1998 (art6 – comma 1), e
nel D.P.R. 235/07;
- del vigente CCNL Comparto Scuola e del Contratto
decentrato;
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
- sentito il Collegio Docenti;
- sentite le rappresentanze delle famiglie, delle studenti e
del personale ATA;
- su proposta del Dirigente Scolastico;
ADOTTA
il presente Regolamento che vuole testimoniare una volontà
rispettosa delle libertà costituzionali.
Art. 1 – VITA DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA
La scuola è il luogo in cui si esercita il diritto allo
studio, si sviluppano le capacità individuali, anche
attraverso il recupero delle situazioni di svantaggio. Nella
scuola ognuno collabora, pur nella diversità del proprio
ruolo, alla crescita della persona, in tutte le sue
dimensioni, al fine di preparare l’allievo all’inserimento
consapevole nella società.
L’Istituto elabora un progetto educativo ispirato a criteri
di efficienza ed efficacia attraverso forme di interazione
con il territorio nel quale opera, la flessibilità
organizzativa dei servizi amministrativi, dell’offerta
formativa integrata con le Istituzioni, gli Enti culturali,
la relazione insegnante-studente, la cura con la quale si
persegue il fine di sviluppare l’identità, il senso di
responsabilità e l’autonomia individuale di ciascun alunno.
L’Istituto persegue altresì l’obiettivo di fornire agli
studenti conoscenze culturali e professionali sempre più
aggiornate e spendibili nel mondo del lavoro, con il quale
collabora attivamente, tra l’altro attraverso proficue
iniziative di stage.
La comunità scolastica è ispirata ai valori di democrazia e
pertanto assicura agli studenti libertà di espressione in
tutte le sue forme, un’educazione che miri al rispetto di sé
e degli altri, al raggiungimento dell’autocontrollo, nonché
al pluralismo delle idee. A tal fine l’Istituto favorisce
una gestione partecipata della scuola nell’ambito delle
funzioni e dei compiti degli organi collegiali e delle
attività extra-scolastiche.
Nella scuola operano quattro componenti:
studenti/studentesse, docenti, personale non docente e
genitori.
Ogni componente
dispone di appositi spazi murali per l’affissione di
manifesti, comunicati, giornali, inerenti ad ogni aspetto
della vita della scuola.
La distribuzione agli studenti di ciclostilati o di altro
materiale di informazione può essere effettuato prima
dell’inizio e dopo il termine delle lezioni.
Il personale docente e non docente e le RSU potranno
disporre degli strumenti di riproduzione secondo le modalità
stabilite nel presente Regolamento.
Le comunicazioni ufficiali della scuola al personale docente
sono trasmesse mediante circolari inserite in un apposito
registro a disposizione in sala docenti. Sarà cura dei
docenti prenderne giornalmente visione.
Gli ordini di servizio al personale ATA sono inseriti in
apposito registro a disposizione negli uffici di Segreteria.
E’ fatto obbligo al predetto personale di prenderne visione.
Le comunicazioni della scuola al pubblico sono affisse
all’Albo di Istituto e pubblicate sul sito web:
www.liceogaribaldi.com.
Art. 3 – AGIBILITÀ/SALUBRITA’ DEI LOCALI DELL’ISTITUTO
Nei limiti delle concrete possibilità della struttura,
l’Istituto recepisce lo spirito delle normative vigenti
circa l’adeguamento degli ambienti per l’accoglimento di
portatori di handicap e per la tutela della salute fisica e
psicologica degli utenti e si impegna ad attuare
progressivamente ogni misura idonea a garantire la salubrità
e la sicurezza dei locali.
Al fine di garantire il rispetto del diritto individuale
alla salubrità degli ambienti, viene tutelato il diritto di
protezione dal fumo passivo attraverso il divieto, rivolto a
tutte le componenti scolastiche, di fumare in luoghi
pubblici o aperti al pubblico.
E’ compito dei collaboratori scolastici, nei limiti delle
proprie mansioni, sorvegliare affinché gli alunni non fumino
nei locali dell’Istituto.
La violazione del divieto di fumare ad opera dei soggetti
della comunità scolastica comporterà l’applicazione delle
sanzioni previste dalla legge.
Degna di rilievo l’opera di prevenzione, già in atto nella
scuola e promossa da un gruppo di docenti (cfr. verbali
1-2-3-4 della Commissione Antitabagismo agli atti della
scuola e pubblicati sul sito web d’Istituto), non solo al
fumo, ma anche all’alcool, alla droga, ad un uso scorretto
dei farmaci, nonché ad una corretta educazione alimentare.
Nel merito il Dirigente Scolastico ha i poteri e i doveri di
cui alle normative vigenti.
Tutte le componenti possono riunirsi nella scuola, al di
fuori dell’orario scolastico, concordando con il Dirigente
Scolastico il periodo di utilizzazione dei locali. Dovranno
essere comunicati, inoltre, il nome del promotore o dei
promotori, che si assumono la responsabilità
dell’assemblea, e l’ordine del giorno posto in discussione.
Per gli studenti è necessaria la preventiva autorizzazione
del Dirigente Scolastico.
Il Dirigente scolastico, i docenti, il personale non docente
e gli studenti sono tenuti a mantenere un atteggiamento di
rispetto reciproco. Ogni espressione fisica o verbale
violenta o che leda comunque la dignità del prossimo, è
considerata grave trasgressione ai fini dell’applicazione
delle sanzioni previste dalla legge e dal presente
regolamento.
Tutti i lavoratori della scuola sono tenuti a rispettare il
codice deontologico della rispettiva categoria di
appartenenza, le norme e i regolamenti degli impiegati dello
Stato, le norme delle contrattazioni collettive.
In ogni caso, al fine di rendere concretamente operante il
diritto di partecipazione di tutte le componenti della
Comunità scolastica alla vita dell’Istituto, il Dirigente
scolastico favorirà i momenti di incontro (informativi e/o
propositivi) cui saranno invitati a partecipare i
rappresentanti di ciascuna categoria componente il Consiglio
di Istituto e tutti coloro che svolgono incarichi e
rivestono funzioni all’interno dell’Istituto.
Studenti, docenti, non docenti avranno cura delle
attrezzature della scuola.
Eventuali danneggiamenti daranno origine a procedimenti
disciplinari e/o giurisdizionali anche per il risarcimento
del relativo danno.
La puntualità nel rispetto degli orari è posta come norma
nell’espletamento dell’attività scolastica e deve essere
pertanto rispettata rigorosamente da tutte le componenti
della scuola.
In particolare è compito preciso degli insegnanti
sensibilizzare e responsabilizzare gli studenti al rispetto
degli orari di ingresso.
E’ tollerato l’uso
dei telefoni cellulari nei corridoi e nelle sale comuni
dell’Istituto. Per contro è vietato a tutte le componenti
della scuola l’uso dei telefoni cellulari nell’aula dove si
svolgono le lezioni, nei laboratori, nella palestra, nella
biblioteca e in generale in tutti i locali ove si svolgono
attività didattiche.
Art.
6 - DOVERI DEL PERSONALE DOCENTE. IL CONTRATTO FORMATIVO
Al fine di garantire e rendere effettiva la partecipazione
di tutti gli allievi al dialogo formativo, nel rispetto dei
ritmi individuali di apprendimento, i docenti organizzeranno
il proprio lavoro liberamente e in linea con i lavori degli
organi collegiali di cui fanno parte, tenendo conto delle
eventuali istanze e delle esigenze motivate rappresentate
dagli allievi.
L’Istituto espressamente salvaguarda la libertà di
insegnamento.
Gli alunni hanno diritto alla trasparenza della valutazione,
che riveste un’importanza strategica nel processo formativo,
in quanto sollecita l’alunno a prendere coscienza dei
livelli di conoscenze ed abilità raggiunti.
A tal fine è diritto dell’allievo e non solo dei
rappresentanti di classe, conoscere il contenuto del
contratto formativo, i criteri di valutazione concordati a
livello collegiale e i risultati delle prove scritte e
orali, anche attraverso l’espressione sintetica del voto.
Gli studenti hanno, inoltre, il diritto-dovere di chiedere
chiarimenti. Una volta condivisi gli aspetti del contratto
formativo, gli alunni sono obbligati a rispettarne i termini
per quanto di loro competenza.
Il Dirigente scolastico nel presiedere i Consigli di classe
ha il ruolo fondamentale di garantire la trasparenza dell’iter
valutativo e l’attuazione delle delibere collegiali.
Gli alunni hanno il diritto di concordare con i docenti,
che, nei limiti in cui ciò è possibile, non vi si
sottrarranno, la distribuzione del carico di lavoro, la
distribuzione temporale delle verifiche e la realizzazione
di interventi compensativi per gli alunni con difficoltà di
apprendimento.
Le decisioni assunte collegialmente dai docenti nel
Consiglio di classe e nel Collegio dei docenti vincolano a
comportamenti coerenti.
Durante lo svolgimento di qualsiasi attività connessa con la
didattica e durante le assemblee di classe, i docenti sono
responsabili della classe in cui prestano servizio.
Il diario di classe deve essere riportato in vicepresidenza
personalmente dal docente in servizio all’ultima ora.
Tutte le annotazioni sui registri vanno convalidate con
firma leggibile.
Sul registro personale e sul diario di classe, stante il
valore legale che gli stessi rivestono, non vanno effettuate
cancellature non leggibili né sovrapposizioni di voto.
Eventuali errori vanno corretti e controfirmati, se del caso
anche con apposite annotazioni datate.
Gli elaborati corretti, scritti e pratici, devono essere
consegnati alla fine del quadrimestre in vicepresidenza e
collocati in apposito armadio. I registri personali al
termine degli scrutini vanno consegnati in Vicepresidenza.
Per l’utilizzo delle aule speciali, i docenti sono tenuti a
consultare e osservare i regolamenti affissi nei singoli
laboratori.
I collaboratori scolastici sono tenuti a effettuare il
servizio di pulizia nei limiti delle mansioni loro affidate
e a segnalare tempestivamente al Direttore Amministrativo
eventuali difficoltà nell’espletamento delle stesse.
I collaboratori scolastici sono, inoltre, tenuti a
sorvegliare gli allievi nei luoghi di competenza e a
segnalare al Dirigente scolastico comportamenti non consoni
all’istituzione scolastica.
Il personale di turno all’ingresso dell’edificio deve
rispettare gli orari di apertura e di chiusura fissati
all’inizio di ciascun anno scolastico.
I collaboratori scolastici sono tenuti a trovarsi ai propri
posti di servizio cinque minuti prima dell’inizio delle
lezioni e al cambio dell’ora sorveglieranno le classi di
rispettiva competenza attendendo l’arrivo del docente.
A tal fine all’inizio e alla fine delle lezioni i
collaboratori scolastici avranno cura di essere regolarmente
ai posti loro assegnati, eventualmente sospendendo altre
attività, per collaborare con i docenti nell’azione di
vigilanza.
Per tutto quanto qui non previsto e disciplinato, specie e
tra l’altro con riferimento all’esercizio del diritto di
partecipazione e di assemblea del personale in servizio
nella scuola, si fa espresso rinvio alle normative vigenti e
alle disposizioni contrattuali per ciascuna categoria.
Tutti le componenti della comunità scolastica,
individualmente o in forma associata, hanno il diritto di
esprimere liberamente la propria opinione, con ogni mezzo di
diffusione, nel rispetto delle norme che regolano l’uso
della stampa e della diffusione via etere o per via
telematica.
Stanti i doveri del Dirigente scolastico, primo fra tutti
quello di garantire l’esercizio democratico delle libertà
individuali, qualunque manifestazione di pensiero in
qualunque forma espressa, se è destinata a circolare
all’interno dell’Istituto, su supporti magnetici o cartacei,
deve essergli sottoposta perché ne abbia conoscenza e quindi
vi apponga l’apposito visto. Nessuno può realizzare
volantinaggio o comunque diffondere scritti o materiale se
non munito del prescritto visto. In mancanza, a parte la
responsabilità penale personale se il fatto costituisce
reato, il trasgressore sarà altresì responsabile in via
diretta e/o di rivalsa per i danni eventualmente arrecati.
Eccetto le ipotesi innanzi descritte, il responsabile della
circolazione nell’Istituto di materiale non autorizzato sarà
chiamato a rispondere in via disciplinare secondo le norme
che regolano il rapporto di lavoro, ovvero se trattasi di
uno studente dell’Istituto, sarà soggetto ad allontanamento
temporaneo dalla comunità scolastica nelle forme e modalità
di cui al presente Regolamento. Contro il provvedimento
motivato del Dirigente scolastico che neghi il visto, ogni
studente può proporre ricorso, entro cinque giorni,
all’Organo di garanzia, costituito a norma del presente
Regolamento.
Per le comunicazioni di carattere sindacale e le relative
responsabilità, si rinvia espressamente a quanto previsto
dalle normative e dal vigente Contratto integrativo
d’Istituto.
Nessuno può essere sottoposto a sanzioni per le opinioni e
i pensieri espressi nel rispetto della libertà di opinione,
della dignità e del decoro di altri soggetti, appartenenti o
estranei alla Comunità scolastica.
I criteri per la formazione e la composizione delle classi
quarte ginnasiali prevedono: formazione di classi con lo
stesso numero di studenti; formazione di classi miste
rispetto alla proporzionalità numerica tra maschi e femmine;
formazione di classi eterogenee per livelli sulla base del
giudizio di licenza media degli allievi.
L’assegnazione degli alunni alle diverse sezioni viene
effettuata accogliendo, in linea di massima, le richieste
dei genitori, nel rispetto dei criteri sopra esposti, e
consentendo la formazione di gruppi di due o tre studenti,
in presenza di domanda di abbinamento precedentemente
inoltrata alla scuola. Nel caso di richieste maggiori
rispetto al numero massimo di allievi prefissati per ogni
singola classe, si procede all’esclusione degli alunni in
soprannumero per mezzo di pubblico sorteggio ed alla loro
assegnazione ad altro corso. Si prevede il diritto per i
fratelli e le sorelle di studenti ancora frequentanti di
essere assegnati, su esplicita richiesta dei genitori, alla
stessa sezione di questi ultimi.
TITOLO II –
PRINCIPI DEL REGOLAMENTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE
(DPR 249/98)
I diritti degli studenti (art.2 DPR 249/98), usufruiti
nell’ambito delle disponibilità di risorse umane,
finanziarie, logistiche e delle attrezzature assegnate alla
scuola, attengono alla formazione culturale e professionale,
al rispetto, alla valorizzazione e orientamento,
all’informazione sulle decisioni e sulle norme che regolano
la vita della scuola, alla formulazione di richieste
educative, alla solidarietà, alla riservatezza, alla
partecipazione attiva e responsabile al dialogo educativo,
alla valutazione trasparente e tempestiva, all’assemblea e
alla consultazione, alla scelta tra le attività elettive,
all’accoglienza, al rispetto e tutela delle situazioni
personali, ad adeguate strutture e tecnologie, all’accesso
alle risorse culturali e tecniche, a un ambiente salubre e
favorevole alla crescita della persona, a iniziative
integrative, di recupero, promozione della salute, alla
proposta e realizzazione di attività promosse dagli
studenti, alla continuità del legame con ex-studenti e con
la loro Associazione.
Nello spirito di attuazione dei principi costituzionali,
l’Istituto garantisce l’effettiva e responsabile
partecipazione degli studenti all’organizzazione della vita
della comunità scolastica, nel rispetto delle competenze
istituzionali degli altri soggetti che vi operano, con
l’osservanza delle norme di legge e del presente
Regolamento.
L’Istituto riconosce come irrinunciabile il diritto degli
studenti a un armonico e completo sviluppo della personalità
e pone la realizzazione di questo diritto tra gli obiettivi
primari da conseguire attraverso il dialogo educativo. A tal
fine il Contratto Formativo e il POF (Piano dell’Offerta
Formativa) contengono le linee di un programma educativo
finalizzato alla crescita integrale della persona,
attraverso un servizio educativo-didattico di qualità e
attraverso offerte formative aggiuntive e integrative. Per
partecipare responsabilmente a tale programma, ogni studente
ha il diritto-dovere di collaborare innanzi tutto alla sua
fase educativa, nel rispetto delle forme di partecipazione e
delle competenze riservate agli altri soggetti operanti
nella Comunità scolastica.
E’ un diritto-dovere degli studenti partecipare
responsabilmente alle decisioni che attengono alla
programmazione disciplinare e interdisciplinare attraverso
la discussione e la condivisione del Contratto formativo,
all’elaborazione degli obiettivi didattici e dei criteri di
valutazione, alla scelta dei libri di testo e all’acquisto
del materiale didattico. A tal fine, a parte i casi di
partecipazione istituzionalizzata agli organi di istituto,
ogni studente, singolarmente o attraverso proprie
rappresentanze e associazioni, ha il diritto-dovere di far
pervenire liberamente osservazioni, proposte, progetti, ai
soggetti (Consiglio di Classe, Consiglio di Istituto,
Collegio Docenti) di volta in volta interessati. A tal fine
gli studenti riceveranno notizia delle riunioni e dei
lavori degli operatori scolastici attraverso apposite
circolari affisse all’Albo dell’Istituto, con l’indicazione
del referente, studente e/o docente, cui è possibile
rivolgersi per l’esercizio del diritto in oggetto.
In relazione a quanto previsto dalle disposizioni che
precedono, è espressamente garantito il diritto degli
studenti a partecipare alla redazione e/o modifica del
Regolamento di Istituto, così come vi hanno diritto le
famiglie e il personale ATA.
In attuazione del diritto allo studio, l’Istituto garantisce
l’adozione progressiva di ogni iniziativa mirante a
realizzare la parità di trattamento tra gli studenti, senza
distinzioni di sesso, razza, lingua e religione, di opinioni
politiche e di condizioni personali e sociali, nei limiti
delle concrete possibilità e di un progressivo adeguamento.
La Comunità scolastica, nei modi e con le forme previste
dalle normative vigenti, riconosce e garantisce la libertà
di confessione religiosa e il rispetto della vita culturale
degli studenti. A tal fine l’Istituto si impegna a
promuovere e garantire le iniziative anche interculturali,
volte all’accoglienza, alla tutela della lingua e della
cultura degli studenti stranieri.
Nel caso di iscrizione di studenti stranieri, sarà favorito
il raggruppamento per lingua e provenienza, fino ad un
massimo di tre per classe. La programmazione educativa dovrà
prevedere apposite attività di sostegno e integrazione, per
adattare l’insegnamento della lingua italiana alle
specifiche esigenze degli studenti stranieri, promuovendo
l’insegnamento della lingua e della cultura del Paese di
origine, coordinandole con quello delle materie
obbligatorie. In relazione alle specifiche esigenze, ove se
ne manifesti la necessità, nel rispetto delle funzioni
istituzionali, saranno previste forme di recupero attuate
attraverso l’affidamento degli studenti stranieri a docenti
tutor.
Al fine di consentire a tutte gli studenti l’attiva
partecipazione, innanzitutto al processo educativo,
l’Istituto garantisce il rispetto dei ritmi individuali di
apprendimento. Soprattutto attraverso il dialogo e le
programmazioni disciplinari e interdisciplinari, l’Istituto
si impegna a realizzare i necessari adeguamenti degli
strumenti educativi alle concrete esigenze degli studenti,
nel rispetto dei tempi e dei contenuti programmati dalle
Autorità centrali. L’Istituto, inoltre, sostiene e promuove
iniziative di recupero di situazioni di ritardo e di
svantaggio, secondo quanto concretamente previsto dal POF.
In caso di assenze frequenti, che superino nel quadrimestre
il 30% del monte ore di lezione programmato, è presumibile
che l’allievo incontri notevoli difficoltà nel recuperare il
programma di studio non curato con i docenti. A tal fine,
con lo scopo di accertare le carenze e le difficoltà e di
poter intervenire tempestivamente in modo concreto e con
appositi strumenti di recupero, ogni docente formalizzerà
un’attenta verifica della preparazione raggiunta
dall’allievo nella propria disciplina e riferirà al
Consiglio di Classe i risultati. Il Consiglio di Classe avrà
il compito di valutare la preparazione complessiva
dell’allievo e di proporre eventuali interventi di recupero
ovvero, nel corso dell’ultimo scrutinio, deliberare che
l’alunno non venga ammessa a frequentare il successivo corso
di studi per le gravi carenze accumulate che renderebbero
impossibile affrontare gradi di difficoltà più elevati nel
successivo anno di studi. In questo caso sarà cura delle
famiglie, possibilmente in accordo con l’istituzione
scolastica, attivare forme di intervento su eventuali
situazioni di disagio.
Gli alunni hanno il diritto di riunirsi in Assemblee di
classe e di Istituto. Le assemblee rappresentano
un’occasione per approfondire i problemi della scuola e
della società, oltre che un esercizio di partecipazione
democratica.
Il coordinamento delle classi dovrà avvenire ad opera dei
rappresentanti di classe costituiti in un comitato
studentesco, secondo il regolamento delle assemblee che il
comitato dovrà liberamente formulare, inviandone copia al
Consiglio di Istituto affinché ne prenda visione.
In mancanza di un regolamento formulato dal Comitato
studentesco, alle assemblee di classe e di Istituto si
applicheranno le norme previste dalla legge.
In ogni caso in base alle normative vigenti è consentito lo
svolgimento di un’assemblea di classe e una di Istituto al
mese, la prima nei limiti di due ore giornaliere di lezione,
la seconda per l’intero orario giornaliero di lezione.
L’assemblea di classe non può svolgersi, per il medesimo
anno scolastico, sempre lo stesso giorno della settimana.
Alle assemblee di istituto possono essere invitati a
partecipare esperti di problemi sociali, tematiche
culturali, ambiti artistici e scientifici indicati dagli
studenti. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal
Consiglio di Istituto.
A richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee
possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di
ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
Al di fuori delle assemblee di istituto gli allievi hanno
diritto di riunirsi in altra assemblea mensile che però deve
svolgersi al di fuori dell’orario di lezione e
subordinatamente alla disponibilità dei locali.
Non possono essere autorizzate assemblee studentesche nel
mese conclusivo delle lezioni.
Non potranno essere autorizzate assemblee che si svolgano in
ore notturne e comunque senza l’osservanza delle normali
precauzioni per evitare danni a cose e persone appartenenti
alla Comunità Scolastica.
I partecipanti ad assemblee e/o riunioni non autorizzate
saranno passibili di allontanamento dalla comunità
scolastica, a norma e con le garanzie del presente
regolamento.
L’assemblea di classe e di Istituto funzioneranno secondo le
norme del regolamento che gli studenti hanno il
diritto–dovere di darsi all’inizio dell’anno scolastico,
attraverso il comitato studentesco costituito dai
rappresentanti di classe.
L’assemblea di classe è convocata dai rappresentanti di
classe o da un numero di alunni pari a un terzo della
classe.
L’Assemblea di Istituto è convocata su richiesta della
maggioranza dei componenti del comitato studentesco di
Istituto o su richiesta del 10% degli studenti
dell’Istituto.
La convocazione delle Assemblee studentesche da farsi in
orario di lezione, completa dell’ ordine del giorno, deve
essere presentata al Dirigente scolastico almeno cinque
giorni liberi prima della data fissata per l’assemblea
stessa.
Il Comitato studentesco o il presidente eletto
dall’assemblea garantiscono il funzionamento democratico
dell’assemblea, tutelando i diritti dei partecipanti.
Il presidente ha il potere di intervento nel caso di
violazione del regolamento o nel caso si constati
l’impossibilità che l’assemblea si svolga ordinatamente.
Il Dirigente Scolastico, nell’esercizio dei suoi
poteri–doveri ha il diritto di sciogliere le assemblee che
non garantiscano l’ordinata e democratica partecipazione
degli aventi diritto, anche a tutela delle minoranze
dissenzienti e delle norme di sicurezza. Contro il
provvedimento del Dirigente scolastico gli interessati
possono proporre ricorso scritto alla medesima autorità, che
dovrà decidere e motivare per iscritto la propria decisione.
Dello svolgimento delle assemblee di classe e di istituto
dovrà essere effettuata apposita registrazione in un verbale
cartaceo a cura di un segretario designato dal Presidente
dell’assemblea, che provvederà a custodire il verbale fino
alla successiva assemblea. I registri dei verbali alla fine
dell’anno scolastico verranno consegnati al Dirigente
scolastico, che ne ordinerà l’archiviazione.
Gli studenti hanno il diritto di associarsi liberamente.
Ogni associazione studentesca deve darsi un regolamento per
il proprio funzionamento, provvedendo a comunicarlo al
Consiglio di Istituto perché ne prenda visione.
Il Consiglio di Istituto potrà formulare proposte e chiedere
rettifiche al regolamento. L’associazione è libera di non
accogliere le richieste del Consiglio di istituto, ma in
questo caso dovrà motivare tale decisione.
Compatibilmente con le disponibilità dell’Istituto, le
associazioni hanno il diritto di riunirsi liberamente nei
locali dell’Istituto stesso al di fuori dell’orario
scolastico.
Le associazioni saranno rappresentate da un presidente e
possono prevedere nel loro interno altre cariche e
responsabilità.
In ogni caso nei confronti della Comunità scolastica come
degli estranei, ogni componente l’associazione studentesca
assume la responsabilità per le proprie azioni.
Il regolamento e lo statuto dell’associazione devono
garantire la partecipazione democratica di tutti i membri
dell’associazione e il rispetto dei diritti individuali.
Delle riunioni dell’associazione verrà redatta
documentazione verbale conservata a cura del Presidente, che
alla fine dell’anno consegnerà il verbale al Dirigente
Scolastico che ne ordinerà l’archiviazione tra gli atti
dell’Istituto.
Sul rispetto dei principi democratici che devono informare
la vita delle associazioni studentesche veglierà il
Dirigente Scolastico che ha il potere–dovere di ordinare lo
scioglimento delle riunioni o anche delle associazioni che
violino i diritti dei partecipanti o rechino disturbo
all’ordinato e pacifico svolgimento della vita della
Comunità scolastica.
Contro il provvedimento di scioglimento delle riunioni e/o
delle associazioni è ammesso ricorso alla stessa autorità da
parte dei soggetti interessati. Il ricorso verrà deciso in
via definitiva dal Dirigente scolastico che motiverà per
iscritto la decisione.
I doveri degli studenti sono essenzialmente (art.3 DPR
249/98):
·
frequentare regolarmente e con puntualità assolvendo con
assiduità agli impegni di studio;
·
partecipare alle attività programmate, integrative delle
normali attività curricolari e costituenti parte integrante
dell’attività educativa dell’Istituto;
·
comportarsi con rispetto nei confronti di tutte le
componenti della scuola;
·
osservare le disposizioni di servizio ed organizzative;
·
osservare le norme di sicurezza relative all’utilizzo di
laboratori e attrezzature didattiche;
·
usare correttamente il patrimonio della scuola, rispettando
i beni di proprietà altrui e dell’ Istituto;
·
condividere la responsabilità di rendere accogliente
l’ambiente scolastico e averne cura, considerandolo fattore
di qualità della vita nella scuola.
Art. 22 – INGRESSO STUDENTI - RITARDI
L’orario di ingresso viene fissato annualmente dal Consiglio
di Istituto. Gli studenti, vigilati dai collaboratori
amministrativi, al primo suono della campanella, che avverrà
cinque minuti prima dell’orario fissato per l’inizio delle
lezioni, entreranno nelle rispettive aule, dove saranno
accolti dai docenti. Non è consentito l’ingresso degli
studenti nell’Istituto prima del suono della campanella,
salvo casi eccezionali, valutati di volta in volta dal
Dirigente Scolastico o dal docente all’uopo delegato.
Trascorsi quindici minuti dall’inizio delle lezioni, il
portone di accesso all’edificio verrà chiuso, per motivi di
sicurezza, a cura del collaboratore amministrativo in
servizio all’ingresso, sul quale grava la relativa
responsabilità.
In casi motivati è consentito un ritardo massimo,
dall’inizio delle lezioni, di quindici minuti. I ritardatari
si recheranno direttamente in aula dove l’insegnante
prenderà nota del ritardo sul diario di classe.
Nell’ipotesi in cui il ritardo superi il limite dei quindici
minuti, l’allievo ritardatario sarà ammesso in classe
all’inizio della seconda ora. Il ritardo sarà annotato sul
diario di classe e tale annotazione sarà sottoscritta dal
docente in servizio. L’alunno giustificherà su apposita
sezione del libretto delle giustificazioni l’ingresso alla
seconda ora il giorno successivo.
Tutti i ritardi saranno rilevati dal Coordinatore di classe
che, al quarto ritardo, informerà la famiglia a mezzo
comunicazione postale, telefonica o via fax, invitando i
genitori ad un colloquio per trovare una spiegazione e una
soluzione alla difficoltà dell’allievo a rispettare l’orario
di ingresso. In caso di reiterazione dell’infrazione, il
Consiglio di Classe deciderà sulla sanzione e su eventuali
recuperi dei ritardi in attività sostitutive
Di tutte le assenze individuali e collettive,
indipendentemente dalla motivazione, deve essere sempre
richiesta la giustificazione per iscritto attraverso il
libretto scolastico al docente in servizio alla prima ora.
Se gli studenti sono minorenni, la richiesta deve essere
firmata dal genitore o da chi ne fa le veci, previo
deposito della firma in segreteria .
L’assenza per malattia che superi i cinque giorni
consecutivi comprese le festività, viene giustificata previa
esibizione del certificato medico, in mancanza del quale lo
studente non viene ammesso alle lezioni per motivi di
prevenzione sanitaria.
Qualora l’alunno non esibisca il libretto a norma delle
disposizioni che precedono, il docente in servizio ne
prenderà nota sul diario di classe e l’alunno ha l’obbligo
di provvedervi entro e non oltre i successivi due giorni. Al
terzo giorno, l’alunno potrà essere ammesso in classe solo
se giustificata personalmente dal genitore o da chi ne fa le
veci.
La partecipazione degli studenti alle lezioni è
obbligatoria, al pari della partecipazione a tutte le altre
attività (ricerche culturali, lavori di gruppo, visite
istruttive, corsi di recupero etc.) che vengono svolte nel
contesto delle attività scolastiche.
I genitori degli alunni all’inizio dell’a.s. autorizzano
anticipatamente i figli a entrare alla seconda ora di
lezione o a uscire alla penultima in caso di mancanza del
docente e qualora la classe sia stata avvisata almeno un
giorno prima tramite il libretto personale dell’allievo. La
comunicazione della scuola va firmata dal genitore per i
minorenni per presa visione.
In nessun caso è consentita l’uscita anticipata individuale
degli allievi minorenni se non prelevati personalmente dai
genitori affidatari o da chi ne fa le veci.
Gli studenti che, vincolati all’orario dei treni o pullman,
non abbiano la possibilità di rispettare con puntualità gli
orari di inizio e termine delle lezioni, dovranno
richiedere al Dirigente Scolastico, previa presentazione
dell’opportuna documentazione, un permesso permanente per
entrare posticipatamente od uscire anticipatamente ove se ne
presenti la necessità. Tale autorizzazione verrà annotata
sul diario di classe a cura del docente coordinatore. In
ogni caso tale autorizzazione può essere concessa nel limite
massimo di quindici minuti di ritardo sull’orario di
ingresso e altrettanto in anticipo sull’orario di uscita,
fermo restando che il genitore o chi ne fa le veci sia
richiamato, a cura del Dirigente Scolastico, sulla
responsabilità che si assume consentendo la riduzione
dell’orario di lezione dell’allievo.
I permessi individuali ad uscite anticipate verranno sospesi
nei quindici giorni che precedono gli scrutini e il termine
dell’anno scolastico.
Gli alunni, muniti di tutti i sussidi previsti per il
normale svolgimento delle lezioni, sono tenuti a partecipare
alle lezioni senza arrecare disturbo allo svolgimento delle
stesse.
A tal fine sono obbligati a non usare in aula i telefoni
portatili (come da C.M. n.362 del 25.12.1998 e espressamente
previsto nel presente regolamento) e a non lasciarli
incustoditi. Ne è consentito l’uso fuori dall’aula, solo in
caso di assoluta necessità e previa autorizzazione richiesta
al docente in servizio nella classe.
Gli alunni sono altresì obbligati a non interrompere il
lavoro della classe con conversazioni private e frequenti
richieste di uscite brevi dall’aula.
In caso di violazione della presente norma, il docente che
rileva il comportamento indisciplinato procederà al richiamo
verbale dell’allievo o degli allievi, dandone comunicazione
al coordinatore attraverso il diario di classe.
Nel caso i predetti comportamenti arrecanti disturbo
dovessero ripetersi per più di tre volte, il coordinatore
provvederà a prenderne nota sul diario di classe, ammonendo
contestualmente l’alunno o gli alunni interessati.
Qualunque altro comportamento scorretto, comunque si
manifesti e nei confronti di qualsiasi persona, membro della
comunità scolastica o suo ospite, provocherà l’applicazione
della sanzione disciplinare costituita dal richiamo verbale
del Dirigente Scolastico, sentiti i docenti o qualunque
altro appartenente alla comunità scolastica che rilevi
l’infrazione, nonché le ragioni dell’alunno stesso.
Nel caso che all’alunno si rimproveri di aver violato le
norme sul fumo o sull’uso di sostanze non consentite,
l’alunno stesso sarà obbligato ad attività di
approfondimento individuale su argomenti collegati al tipo
di infrazione commessa. Tale lavoro non sarà valutato ai
fini del profitto, ma solo ai fini del regolare adempimento
della sanzione comminata. La sanzione in parola verrà
comminata dal Dirigente scolastico, sentito il Consiglio di
classe, che all’uopo appronterà, relativamente alle
discipline coinvolte, una integrazione al programma
individuale dell’allievo.
Nel caso di offese gravi (minacce, percosse o altri
comportamenti violenti) o di ripetuti comportamenti
offensivi ad opera del medesimo allievo, salvo le ipotesi in
cui il fatto possa costituire più grave reato, il docente
coordinatore, previa annotazione sul diario di classe,
convocherà ad horas il Consiglio di classe per
l’adozione dei provvedimenti disciplinari del caso.
L’allievo non potrà in ogni caso essere privato del diritto
di difesa, esercitato, se minorenne, in presenza dei
genitori o di chi ne fa le veci. Tenuto conto delle ragioni
giustificative addotte dall’allievo, della gravità del fatto
e di ogni altra circostanza, prima fra tutte la ripetitività
del comportamento, i provvedimenti disciplinari potranno
consistere, a discrezione del Consiglio di classe, anche
nella sospensione dell’allievo per un periodo massimo di
quindici giorni. Contro l’adozione di tali provvedimenti, i
soggetti interessati (genitori, allievi, ecc.) potranno
proporre ricorso a norma del presente Regolamento.
Stante il carattere innanzitutto educativo della sanzione
disciplinare, mirante, tra l’altro all’inserimento
dell’alunno nella società di cui fa parte, a richiesta dei
genitori dell’alunno o di chi ne fa le veci o dell’alunno
stesso se maggiorenne, anche su proposta del Dirigente
scolastico, potrà essere applicata la sanzione sostitutiva.
Tale sanzione dovrà consistere nell’impegno documentato
dell’alunno ad una attività di impegno sociale, per un
periodo non inferiore a trenta giorni. In mancanza troverà
applicazione la sanzione originaria dell’allontanamento
dalla comunità scolastica per il tempo stabilito.
Nel caso si verifichino furti o operazioni vandaliche ai
danni di beni di proprietà dell’Istituto o di taluno dei
componenti della comunità scolastica o di terzi estranei,
sia nei locali dell’Istituto che in ogni altro luogo ove si
stia svolgendo l’attività programmata dall’Istituto (stage,
visite guidate, viaggi di istruzione.), l’alunno
responsabile, ove individuato e salvo maggiori conseguenze
di carattere penale e/o civile nei confronti del soggetto
competente, sarà sottoposto al procedimento disciplinare.
L’Istituto si riserva in ogni caso il diritto di agire
giudizialmente in via diretta o di rivalsa per
l’accertamento delle responsabilità e il risarcimento dei
relativi danni.
Art. 28 – BREVI USCITE DALL’AULA E CAMBIO DELL’ORA
Gli alunni, a partire dalla seconda ora di lezione, possono
chiedere al docente di uscire brevemente dall’aula,
preferibilmente uno per volta e comunque non più di due
alunni per volta.
La richiesta non potrà essere accolta, salvo assoluta
necessità, se sono in corso attività didattiche.
All’alunno che per più di tre volte è stato contestato (con
relativa annotazione sul diario di classe) di essersi
trattenuto fuori dall’aula più del tempo in cui può
ragionevolmente parlarsi di uscita breve rispetto all’unità
oraria, il docente coordinatore contesterà per iscritto sul
diario di classe la relativa infrazione, provvedendo a darne
comunicazione alle famiglie, come fatto incidente sulla
valutazione del corretto comportamento dell’allievo
medesimo.
Gli spostamenti della classe per recarsi nei laboratori o in
palestra avverranno, laddove possibile, sotto la
sorveglianza del docente oppure del personale ausiliario e
del rappresentante di classe.
Durante il cambio delle ore gli alunni dovranno attendere
ordinatamente nella propria aula. E’ compito dei
rappresentanti di classe vigilare affinché ciò avvenga. Nel
cambio delle ore è fatto divieto assoluto di lasciare
l’aula. E’ tassativamente vietato uscire dall’edificio
durante l’orario scolastico.
L’uso dell’ascensore da parte degli alunni è consentito
esclusivamente a condizione che sia presentata una richiesta
scritta, firmata da uno dei genitori in caso di alunno
minorenne o personalmente dall’alunno maggiorenne,
accompagnata da certificato medico che ne attesti la
necessità.
I docenti e il personale ausiliario, a tal fine, si
renderanno disponibili, dietro presentazione da parte
dell’allievo dell’autorizzazione scritta del Dirigente
Scolastico.
Tutti i componenti della comunità scolastica hanno diritto
di lavorare in un ambiente civile e decoroso. Carenze nella
pulizia dei locali scolastici vanno denunciate per iscritto
al Direttore dei Servizi Amministrativi che provvederà ad
accertare le relative responsabilità. La denuncia compete ai
rappresentanti di classe o di istituto degli allievi, a
ciascun docente, a ciascun collaboratore e impiegato
amministrativo.
Ogni aula deve essere mantenuta dalla classe nel rispetto
delle più elementari regole di igiene, pulizia e ordine. I
rifiuti vanno depositati esclusivamente nell’apposito
contenitore. Ove i rifiuti vengano lasciati nelle aule al di
fuori dei contenitori ivi preposti, verrà sospeso il diritto
all’intervallo per una settimana nei confronti della classe
che, da ultima, ha occupato l’aula in oggetto, su
provvedimento del coordinatore e su segnalazione del
Dirigente scolastico, al quale riferisce sia il Direttore
dei Servizi Amministrativi che il docente coordinatore. Del
provvedimento verrà fatta annotazione sul diario di classe.
La classe potrà impugnare il provvedimento, motivando per
iscritto il ricorso, sul quale decide, in via definitiva, il
Dirigente scolastico sentito, se del caso, il Direttore dei
Servizi Amministrativi.
Ogni docente in servizio, i rappresentanti di classe e i
collaboratori amministrativi vigileranno sullo stato delle
cose e segnaleranno tempestivamente eventuali trasgressioni
e responsabilità. I docenti e i rappresentanti di classe
faranno riferimento al docente coordinatore di classe, i
collaboratori amministrativi al Direttore Amministrativo.
Non costituisce democratica espressione della libertà di
manifestazione del pensiero l’astensione in massa, breve o
prolungata, dalle lezioni.
A parte i casi in cui ciò potrebbe costituire reato,
l’interruzione delle lezioni viola il diritto degli altri
studenti, non sempre dichiaratamente dissenzienti, ad
usufruire di un servizio garantito innanzitutto dalla
Costituzione Italiana e come tale costituisce illecito
disciplinare.
A tal fine l’astensione in massa dalle lezioni a livello di
classe e/o di classi o di Istituto costituisce assenza
ingiustificata. Eventuali giustificazioni individuali devono
essere addotte ai sensi del presente regolamento.
In caso di assenza in massa della classe, reiterata per più
di due volte, gli alunni saranno ammessi alle lezioni solo
se accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci che ne
giustificheranno l’assenza. Per gli alunni maggiorenni
l’eventuale accompagnamento ha lo scopo di rendere partecipi
le famiglie del comportamento della classe.
Non costituisce forma lecita di manifestazione del pensiero
l’occupazione dell’Istituto, sue pertinenze ed accessori.
L’uso non autorizzato (occupazione) dei locali della scuola
costituisce, altresì, reato punibile ai sensi del codice
penale vigente.
Ciascun studente, all’atto dell’iscrizione, sarà dotata di
un libretto personale, che ritirerà presso la segreteria
scolastica.
Il libretto personale costituisce documento identificativo
dell’allievo, ne attesta l’appartenenza all’Istituto e, ove
richiesto per ragioni di sicurezza, deve essere esibito al
personale dell’Istituto per consentire il riconoscimento
dell’allievo stesso.
Il libretto viene ritirato personalmente dagli alunni
maggiorenni, mentre per gli alunni minorenni viene
consegnato ai genitori o a chi ne fa le veci dietro deposito
della firma in segreteria.
Il libretto contiene spazi per la giustifica delle assenze,
dei ritardi e per le uscite anticipate o ingressi
posticipati, nonché spazi per le comunicazioni alle famiglie
e annotazioni.
Il libretto personale costituisce anche un utile e pratico
strumento di comunicazione fra scuola e famiglia. Pertanto
le famiglie sono tenute a controllare giornalmente le
annotazioni sul libretto per essere informate sulla
frequenza e il rispetto delle regole da parte dell’alunno.
Per rendere effettivi gli scambi e le comunicazioni
scuola-famiglia è fatto obbligo alle famiglie comunicare
tempestivamente in segreteria ogni variazione di recapito.
Tutte le comunicazioni firmate dal genitore o da chi ne fa
le veci e controfirmate dal docente fanno fede circa
l’avvenuta presa visione delle stesse da parte delle
famiglie. Le falsificazioni di firma e le alterazioni del
libretto o di altri documenti scolastici daranno luogo a
provvedimenti di legge.
Lo smarrimento del libretto personale va denunciato
tempestivamente dal genitore dell’alunno minorenne o
dall’alunno stesso, se maggiorenne, direttamente al
Dirigente Scolastico che disporrà affinché venga consegnato
un duplicato al genitore o a chi ne fa le veci o
direttamente all’allievo se maggiorenne, con le stesse
modalità di cui sopra.
Ai sensi del Dpr n. 235/2007, nonché del Regolamento delle
studentesse e degli studenti, qualsiasi azione disciplinare
dev’essere improntata al principio che compito preminente
della scuola è educare, non punire. I provvedimenti
disciplinari hanno, quindi, finalità educativa e tendono al
rafforzamento del senso di responsabilità individuale. La
responsabilità è, appunto, personale; inoltre, non si può
essere sottoposti a sanzioni disciplinari senza essere stati
prima invitati a esporre le proprie ragioni. Le sanzioni
sono temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare
e ispirate, per quanto possibile, al principio della
riparazione del danno. La volontarietà nella violazione
disciplinare e il grado di colpa, così come la reiterazione
dell’infrazione, sono elementi che concorrono a determinare
l’entità della sanzione comminata. Nel caso di
danneggiamenti e atti di vandalismo è richiesta la
riparazione e/o la refusione totale del danno; allo studente
viene data l’opportunità di convertire la sanzione con
attività svolte a favore della comunità scolastica
Si riportano di seguito alcuni esempi di comportamenti da
sanzionare in ordine crescente di gravità:
·
Mancanza del materiale didattico (libri, quaderni, scarpe e
tuta da ginnastica etc.);
·
Assenze o ritardi ripetuti, non giustificati e/o
“strategici”, cioè sistematicamente effettuati in
determinati giorni e ore;
·
Mancato rispetto delle norme organizzative che disciplinano
la partecipazione alla vita dell’Istituto in tutte le sue
forme (assemblee, lezioni, gruppi di studio, visite guidate
e viaggi di istruzione, esercitazioni in laboratorio, studio
individuale, attività sportiva);
·
Inosservanza del dovere di mantenere pulito ed ordinato
l’ambiente scolastico;
·
Danni alle strutture e del patrimonio della scuola
(macchinari, laboratori, palestra, arredi, servizi igienici,
libri e sussidi didattici);
·
Mancanza di rispetto della libertà di pensiero, espressione
e apprendimento (forme varie di intolleranza, turpiloquio,
bestemmia, disturbo continuo del lavoro scolastico etc.);
·
Mancanza di rispetto verso le persone che operano nella
scuola e verso gli altri studenti (forme di violenza fisica
e verbale, furti, danneggiamenti etc.);
·
Comportamenti pericolosi e compromissori dell’incolumità
delle persone.
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Sanzione disciplinare
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Organo
competente |
Organo cui si
può ricorrere |
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