P R E M E S S A
In conformità a
quanto previsto dalle normative vigenti, specie e tra
l’altro:
- dalle norme
sull’autonomia scolastica art.21 della Legge 59/97, D.M.
251/98 sulla sperimentazione dell’autonomia, D.P.R. 275/99 o
regolamento sull’autonomia;
- dalle norme sulle
scuole aperte e le attività extracurricolari D.P.R. 567/96,
modificato e integrato dal D.P.R.156/99;
- dalle norme
sull’accoglienza Legge 9/99 D.M. 323/99 o Regolamento
sull’attuazione dell’art. 1 della Legge 9/99;
- dalle norme
contenute nello Statuto delle Studentesse e degli Studenti -
D.P.R. 24 giugno 1998, n.249, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 27.7.1998 (art6 – comma 1), e nel D.P.R.
235/07;
- del vigente CCNL
Comparto Scuola e del Contratto decentrato;
IL CONSIGLIO DI
ISTITUTO
- sentito il
Collegio Docenti;
- sentite le
rappresentanze delle famiglie, delle studenti e del
personale ATA;
- su proposta del
Dirigente Scolastico;
ADOTTA
il presente
Regolamento che vuole testimoniare una volontà rispettosa
delle libertà costituzionali.
TITOLO I - NORME GENERALI
Art. 1 – VITA
DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA
La scuola è il
luogo in cui si esercita il diritto allo studio, si
sviluppano le capacità individuali, anche attraverso il
recupero delle situazioni di svantaggio. Nella scuola ognuno
collabora, pur nella diversità del proprio ruolo, alla
crescita della persona, in tutte le sue dimensioni, al fine
di preparare l’allievo all’inserimento consapevole nella
società.
L’Istituto elabora
un progetto educativo ispirato a criteri di efficienza ed
efficacia attraverso forme di interazione con il territorio
nel quale opera, la flessibilità organizzativa dei servizi
amministrativi, dell’offerta formativa integrata con le
Istituzioni, gli Enti culturali, la relazione
insegnante-studente, la cura con la quale si persegue il
fine di sviluppare l’identità, il senso di responsabilità e
l’autonomia individuale di ciascun alunno. L’Istituto
persegue altresì l’obiettivo di fornire agli studenti
conoscenze culturali e professionali sempre più aggiornate e
spendibili nel mondo del lavoro, con il quale collabora
attivamente, tra l’altro attraverso proficue iniziative di
stage.
La comunità
scolastica è ispirata ai valori di democrazia e pertanto
assicura agli studenti libertà di espressione in tutte le
sue forme, un’educazione che miri al rispetto di sé e degli
altri, al raggiungimento dell’autocontrollo, nonché al
pluralismo delle idee. A tal fine l’Istituto favorisce una
gestione partecipata della scuola nell’ambito delle funzioni
e dei compiti degli organi collegiali e delle attività
extra-scolastiche.
Nella scuola
operano quattro componenti: studenti/studentesse, docenti,
personale non docente e genitori.
Art. 2 -
MEZZI DI ESPRESSIONE E COMUNICAZIONE
Ogni componente
dispone di appositi spazi murali per l’affissione di
manifesti, comunicati, giornali, inerenti ad ogni aspetto
della vita della scuola.
La distribuzione
agli studenti di ciclostilati o di altro materiale di
informazione può essere effettuato prima dell’inizio e dopo
il termine delle lezioni.
Il personale
docente e non docente e le RSU potranno disporre degli
strumenti di riproduzione secondo le modalità stabilite nel
presente Regolamento.
Le comunicazioni
ufficiali della scuola al personale docente sono trasmesse
mediante circolari inserite in un apposito registro a
disposizione in sala docenti. Sarà cura dei docenti
prenderne giornalmente visione.
Gli ordini di
servizio al personale ATA sono inseriti in apposito registro
a disposizione negli uffici di Segreteria. E’ fatto obbligo
al predetto personale di prenderne visione.
Le comunicazioni
della scuola al pubblico sono affisse all’Albo di Istituto e
pubblicate sul sito web: www.liceogaribaldi.com.
Art. 3 – AGIBILITÀ/SALUBRITA’ DEI
LOCALI DELL’ISTITUTO
Nei limiti delle
concrete possibilità della struttura, l’Istituto recepisce
lo spirito delle normative vigenti circa l’adeguamento degli
ambienti per l’accoglimento di portatori di handicap e per
la tutela della salute fisica e psicologica degli utenti e
si impegna ad attuare progressivamente ogni misura idonea a
garantire la salubrità e la sicurezza dei locali.
Al fine di
garantire il rispetto del diritto individuale alla salubrità
degli ambienti, viene tutelato il diritto di protezione dal
fumo passivo attraverso il divieto, rivolto a tutte le
componenti scolastiche, di fumare in luoghi pubblici o
aperti al pubblico.
E’ compito dei
collaboratori scolastici, nei limiti delle proprie mansioni,
sorvegliare affinché gli alunni non fumino nei locali
dell’Istituto.
La violazione del
divieto di fumare ad opera dei soggetti della comunità
scolastica comporterà l’applicazione delle sanzioni previste
dalla legge.
Degna di rilievo
l’opera di prevenzione, già in atto nella scuola e promossa
da un gruppo di docenti (cfr. verbali 1-2-3-4 della
Commissione Antitabagismo agli atti della scuola e
pubblicati sul sito web d’Istituto), non solo al fumo, ma
anche all’alcool, alla droga, ad un uso scorretto dei
farmaci, nonché ad una corretta educazione alimentare.
Nel merito il
Dirigente Scolastico ha i poteri e i doveri di cui alle
normative vigenti.
Art. 4 –
UTILIZZAZIONE DEI LOCALI DELL’ISTITUTO PER FINI
EXTRA-SCOLASTICI
Tutte le componenti
possono riunirsi nella scuola, al di fuori dell’orario
scolastico, concordando con il Dirigente Scolastico il
periodo di utilizzazione dei locali. Dovranno essere
comunicati, inoltre, il nome del promotore o dei promotori,
che si assumono la responsabilità dell’assemblea, e l’ordine
del giorno posto in discussione.
Per gli studenti è
necessaria la preventiva autorizzazione del Dirigente
Scolastico.
Art. 5-
DOVERI DI TUTTE LE COMPONENTI DELL’ISTITUTO
Il Dirigente
scolastico, i docenti, il personale non docente e gli
studenti sono tenuti a mantenere un atteggiamento di
rispetto reciproco. Ogni espressione fisica o verbale
violenta o che leda comunque la dignità del prossimo, è
considerata grave trasgressione ai fini dell’applicazione
delle sanzioni previste dalla legge e dal presente
regolamento.
Tutti i lavoratori
della scuola sono tenuti a rispettare il codice deontologico
della rispettiva categoria di appartenenza, le norme e i
regolamenti degli impiegati dello Stato, le norme delle
contrattazioni collettive.
In ogni caso, al
fine di rendere concretamente operante il diritto di
partecipazione di tutte le componenti della Comunità
scolastica alla vita dell’Istituto, il Dirigente scolastico
favorirà i momenti di incontro (informativi e/o propositivi)
cui saranno invitati a partecipare i rappresentanti di
ciascuna categoria componente il Consiglio di Istituto e
tutti coloro che svolgono incarichi e rivestono funzioni
all’interno dell’Istituto.
Studenti, docenti,
non docenti avranno cura delle attrezzature della scuola.
Eventuali
danneggiamenti daranno origine a procedimenti disciplinari
e/o giurisdizionali anche per il risarcimento del relativo
danno.
La puntualità nel
rispetto degli orari è posta come norma nell’espletamento
dell’attività scolastica e deve essere pertanto rispettata
rigorosamente da tutte le componenti della scuola.
In particolare è
compito preciso degli insegnanti sensibilizzare e
responsabilizzare gli studenti al rispetto degli orari di
ingresso.
E’ tollerato l’uso
dei telefoni cellulari nei corridoi e nelle sale comuni
dell’Istituto. Per contro è vietato a tutte le componenti
della scuola l’uso dei telefoni cellulari nell’aula dove si
svolgono le lezioni, nei laboratori, nella palestra, nella
biblioteca e in generale in tutti i locali ove si svolgono
attività didattiche.
Art. 6
- DOVERI DEL PERSONALE DOCENTE. IL CONTRATTO FORMATIVO
Al fine di
garantire e rendere effettiva la partecipazione di tutti gli
allievi al dialogo formativo, nel rispetto dei ritmi
individuali di apprendimento, i docenti organizzeranno il
proprio lavoro liberamente e in linea con i lavori degli
organi collegiali di cui fanno parte, tenendo conto delle
eventuali istanze e delle esigenze motivate rappresentate
dagli allievi.
L’Istituto
espressamente salvaguarda la libertà di insegnamento.
Gli alunni hanno
diritto alla trasparenza della valutazione, che riveste
un’importanza strategica nel processo formativo, in quanto
sollecita l’alunno a prendere coscienza dei livelli di
conoscenze ed abilità raggiunti.
A tal fine è
diritto dell’allievo e non solo dei rappresentanti di
classe, conoscere il contenuto del contratto formativo, i
criteri di valutazione concordati a livello collegiale e i
risultati delle prove scritte e orali, anche attraverso
l’espressione sintetica del voto.
Gli studenti hanno,
inoltre, il diritto-dovere di chiedere chiarimenti. Una
volta condivisi gli aspetti del contratto formativo, gli
alunni sono obbligati a rispettarne i termini per quanto di
loro competenza.
Il Dirigente
scolastico nel presiedere i Consigli di classe ha il ruolo
fondamentale di garantire la trasparenza dell’iter
valutativo e l’attuazione delle delibere collegiali.
Gli alunni hanno il
diritto di concordare con i docenti, che, nei limiti in cui
ciò è possibile, non vi si sottrarranno, la distribuzione
del carico di lavoro, la distribuzione temporale delle
verifiche e la realizzazione di interventi compensativi per
gli alunni con difficoltà di apprendimento.
Le decisioni
assunte collegialmente dai docenti nel Consiglio di classe e
nel Collegio dei docenti vincolano a comportamenti coerenti.
Durante lo
svolgimento di qualsiasi attività connessa con la didattica
e durante le assemblee di classe, i docenti sono
responsabili della classe in cui prestano servizio.
Il diario di classe
deve essere riportato in vicepresidenza personalmente dal
docente in servizio all’ultima ora.
Tutte le
annotazioni sui registri vanno convalidate con firma
leggibile.
Sul registro
personale e sul diario di classe, stante il valore legale
che gli stessi rivestono, non vanno effettuate cancellature
non leggibili né sovrapposizioni di voto. Eventuali errori
vanno corretti e controfirmati, se del caso anche con
apposite annotazioni datate.
Gli elaborati
corretti, scritti e pratici, devono essere consegnati alla
fine del quadrimestre in vicepresidenza e collocati in
apposito armadio. I registri personali al termine degli
scrutini vanno consegnati in Vicepresidenza.
Per l’utilizzo
delle aule speciali, i docenti sono tenuti a consultare e
osservare i regolamenti affissi nei singoli laboratori.
ART. 7 –
DOVERI DEL PERSONALE NON DOCENTE
I collaboratori
scolastici sono tenuti a effettuare il servizio di pulizia
nei limiti delle mansioni loro affidate e a segnalare
tempestivamente al Direttore Amministrativo eventuali
difficoltà nell’espletamento delle stesse.
I collaboratori
scolastici sono, inoltre, tenuti a sorvegliare gli allievi
nei luoghi di competenza e a segnalare al Dirigente
scolastico comportamenti non consoni all’istituzione
scolastica.
Il personale di
turno all’ingresso dell’edificio deve rispettare gli orari
di apertura e di chiusura fissati all’inizio di ciascun anno
scolastico.
I collaboratori
scolastici sono tenuti a trovarsi ai propri posti di
servizio cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e al
cambio dell’ora sorveglieranno le classi di rispettiva
competenza attendendo l’arrivo del docente.
A tal fine
all’inizio e alla fine delle lezioni i collaboratori
scolastici avranno cura di essere regolarmente ai posti loro
assegnati, eventualmente sospendendo altre attività, per
collaborare con i docenti nell’azione di vigilanza.
Per tutto quanto
qui non previsto e disciplinato, specie e tra l’altro con
riferimento all’esercizio del diritto di partecipazione e di
assemblea del personale in servizio nella scuola, si fa
espresso rinvio alle normative vigenti e alle disposizioni
contrattuali per ciascuna categoria.
Art. 8 –
LIBERTA’ DI OPINIONE. OBBLIGHI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO.
RICORSI CONTRO I PROVVEDIMENTI DEL D.S.
Tutti le componenti
della comunità scolastica, individualmente o in forma
associata, hanno il diritto di esprimere liberamente la
propria opinione, con ogni mezzo di diffusione, nel rispetto
delle norme che regolano l’uso della stampa e della
diffusione via etere o per via telematica.
Stanti i doveri del
Dirigente scolastico, primo fra tutti quello di garantire
l’esercizio democratico delle libertà individuali, qualunque
manifestazione di pensiero in qualunque forma espressa, se è
destinata a circolare all’interno dell’Istituto, su supporti
magnetici o cartacei, deve essergli sottoposta perché ne
abbia conoscenza e quindi vi apponga l’apposito visto.
Nessuno può realizzare volantinaggio o comunque diffondere
scritti o materiale se non munito del prescritto visto. In
mancanza, a parte la responsabilità penale personale se il
fatto costituisce reato, il trasgressore sarà altresì
responsabile in via diretta e/o di rivalsa per i danni
eventualmente arrecati. Eccetto le ipotesi innanzi
descritte, il responsabile della circolazione nell’Istituto
di materiale non autorizzato sarà chiamato a rispondere in
via disciplinare secondo le norme che regolano il rapporto
di lavoro, ovvero se trattasi di uno studente dell’Istituto,
sarà soggetto ad allontanamento temporaneo dalla comunità
scolastica nelle forme e modalità di cui al presente
Regolamento. Contro il provvedimento motivato del Dirigente
scolastico che neghi il visto, ogni studente può proporre
ricorso, entro cinque giorni, all’Organo di garanzia,
costituito a norma del presente Regolamento.
Per le
comunicazioni di carattere sindacale e le relative
responsabilità, si rinvia espressamente a quanto previsto
dalle normative e dal vigente Contratto integrativo
d’Istituto.
Nessuno può essere
sottoposto a sanzioni per le opinioni e i pensieri espressi
nel rispetto della libertà di opinione, della dignità e del
decoro di altri soggetti, appartenenti o estranei alla
Comunità scolastica.
Art. 9 –
FORMAZIONE DELLE QUARTE GINNASIALI
I criteri per la
formazione e la composizione delle classi quarte ginnasiali
prevedono: formazione di classi con lo stesso numero di
studenti; formazione di classi miste rispetto alla
proporzionalità numerica tra maschi e femmine; formazione di
classi eterogenee per livelli sulla base del giudizio di
licenza media degli allievi.
L’assegnazione
degli alunni alle diverse sezioni viene effettuata
accogliendo, in linea di massima, le richieste dei genitori,
nel rispetto dei criteri sopra esposti, e consentendo la
formazione di gruppi di due o tre studenti, in presenza di
domanda di abbinamento precedentemente inoltrata alla
scuola. Nel caso di richieste maggiori rispetto al numero
massimo di allievi prefissati per ogni singola classe, si
procede all’esclusione degli alunni in soprannumero per
mezzo di pubblico sorteggio ed alla loro assegnazione ad
altro corso. Si prevede il diritto per i fratelli e le
sorelle di studenti ancora frequentanti di essere assegnati,
su esplicita richiesta dei genitori, alla stessa sezione di
questi ultimi.
TITOLO II – PRINCIPI DEL
REGOLAMENTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE (DPR 249/98)
Art. 10 –
DIRITTI DEGLI STUDENTI
I diritti degli
studenti (art.2 DPR 249/98), usufruiti nell’ambito delle
disponibilità di risorse umane, finanziarie, logistiche e
delle attrezzature assegnate alla scuola, attengono alla
formazione culturale e professionale, al rispetto, alla
valorizzazione e orientamento, all’informazione sulle
decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola,
alla formulazione di richieste educative, alla solidarietà,
alla riservatezza, alla partecipazione attiva e responsabile
al dialogo educativo, alla valutazione trasparente e
tempestiva, all’assemblea e alla consultazione, alla scelta
tra le attività elettive, all’accoglienza, al rispetto e
tutela delle situazioni personali, ad adeguate strutture e
tecnologie, all’accesso alle risorse culturali e tecniche, a
un ambiente salubre e favorevole alla crescita della
persona, a iniziative integrative, di recupero, promozione
della salute, alla proposta e realizzazione di attività
promosse dagli studenti, alla continuità del legame con
ex-studenti e con la loro Associazione.
Art. 11 –
PARTECIPAZIONE
Nello spirito di
attuazione dei principi costituzionali, l’Istituto
garantisce l’effettiva e responsabile partecipazione degli
studenti all’organizzazione della vita della comunità
scolastica, nel rispetto delle competenze istituzionali
degli altri soggetti che vi operano, con l’osservanza delle
norme di legge e del presente Regolamento.
L’Istituto
riconosce come irrinunciabile il diritto degli studenti a un
armonico e completo sviluppo della personalità e pone la
realizzazione di questo diritto tra gli obiettivi primari da
conseguire attraverso il dialogo educativo. A tal fine il
Contratto Formativo e il POF (Piano dell’Offerta Formativa)
contengono le linee di un programma educativo finalizzato
alla crescita integrale della persona, attraverso un
servizio educativo-didattico di qualità e attraverso offerte
formative aggiuntive e integrative. Per partecipare
responsabilmente a tale programma, ogni studente ha il
diritto-dovere di collaborare innanzi tutto alla sua fase
educativa, nel rispetto delle forme di partecipazione e
delle competenze riservate agli altri soggetti operanti
nella Comunità scolastica.
Art. 12 –
DIRITTO-DOVERE DI PARTECIPAZIONE IN SPECIFICI AMBITI: LA
PROGRAMMAZIONE
E’ un
diritto-dovere degli studenti partecipare responsabilmente
alle decisioni che attengono alla programmazione
disciplinare e interdisciplinare attraverso la discussione e
la condivisione del Contratto formativo, all’elaborazione
degli obiettivi didattici e dei criteri di valutazione, alla
scelta dei libri di testo e all’acquisto del materiale
didattico. A tal fine, a parte i casi di partecipazione
istituzionalizzata agli organi di istituto, ogni studente,
singolarmente o attraverso proprie rappresentanze e
associazioni, ha il diritto-dovere di far pervenire
liberamente osservazioni, proposte, progetti, ai soggetti
(Consiglio di Classe, Consiglio di Istituto, Collegio
Docenti) di volta in volta interessati. A tal fine gli
studenti riceveranno notizia delle riunioni e dei lavori
degli operatori scolastici attraverso apposite circolari
affisse all’Albo dell’Istituto, con l’indicazione del
referente, studente e/o docente, cui è possibile rivolgersi
per l’esercizio del diritto in oggetto.
Art. 13 –
REDAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO O SUA MODIFICA
In relazione a
quanto previsto dalle disposizioni che precedono, è
espressamente garantito il diritto degli studenti a
partecipare alla redazione e/o modifica del Regolamento di
Istituto, così come vi hanno diritto le famiglie e il
personale ATA.
Art. 14 –
PARITA’ DI TRATTAMENTO E INIZIATIVE PER ELIMINARE SITUAZIONI
DI SVANTAGGIO
In attuazione del
diritto allo studio, l’Istituto garantisce l’adozione
progressiva di ogni iniziativa mirante a realizzare la
parità di trattamento tra gli studenti, senza distinzioni di
sesso, razza, lingua e religione, di opinioni politiche e di
condizioni personali e sociali, nei limiti delle concrete
possibilità e di un progressivo adeguamento.
Art. 15 –
STUDENTI STRANIERI
La Comunità
scolastica, nei modi e con le forme previste dalle normative
vigenti, riconosce e garantisce la libertà di confessione
religiosa e il rispetto della vita culturale degli studenti.
A tal fine l’Istituto si impegna a promuovere e garantire le
iniziative anche interculturali, volte all’accoglienza, alla
tutela della lingua e della cultura degli studenti
stranieri.
Art. 16 –
ADEGUAMENTI E CONCRETE INIZIATIVE
Nel caso di
iscrizione di studenti stranieri, sarà favorito il
raggruppamento per lingua e provenienza, fino ad un massimo
di tre per classe. La programmazione educativa dovrà
prevedere apposite attività di sostegno e integrazione, per
adattare l’insegnamento della lingua italiana alle
specifiche esigenze degli studenti stranieri, promuovendo
l’insegnamento della lingua e della cultura del Paese di
origine, coordinandole con quello delle materie
obbligatorie. In relazione alle specifiche esigenze, ove se
ne manifesti la necessità, nel rispetto delle funzioni
istituzionali, saranno previste forme di recupero attuate
attraverso l’affidamento degli studenti stranieri a docenti
tutor.
Art. 17 –
RECUPERO DELLE SITUAZIONI DI SVANTAGGIO
Al fine di
consentire a tutte gli studenti l’attiva partecipazione,
innanzitutto al processo educativo, l’Istituto garantisce il
rispetto dei ritmi individuali di apprendimento. Soprattutto
attraverso il dialogo e le programmazioni disciplinari e
interdisciplinari, l’Istituto si impegna a realizzare i
necessari adeguamenti degli strumenti educativi alle
concrete esigenze degli studenti, nel rispetto dei tempi e
dei contenuti programmati dalle Autorità centrali.
L’Istituto, inoltre, sostiene e promuove iniziative di
recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, secondo
quanto concretamente previsto dal POF.
Art. 18 –
RECUPERO DEI RITARDI NELLA PREPARAZIONE CAUSATI DALLE
ASSENZE
In caso di assenze
frequenti, che superino nel quadrimestre il 30% del monte
ore di lezione programmato, è presumibile che l’allievo
incontri notevoli difficoltà nel recuperare il programma di
studio non curato con i docenti. A tal fine, con lo scopo di
accertare le carenze e le difficoltà e di poter intervenire
tempestivamente in modo concreto e con appositi strumenti di
recupero, ogni docente formalizzerà un’attenta verifica
della preparazione raggiunta dall’allievo nella propria
disciplina e riferirà al Consiglio di Classe i risultati. Il
Consiglio di Classe avrà il compito di valutare la
preparazione complessiva dell’allievo e di proporre
eventuali interventi di recupero ovvero, nel corso
dell’ultimo scrutinio, deliberare che l’alunno non venga
ammessa a frequentare il successivo corso di studi per le
gravi carenze accumulate che renderebbero impossibile
affrontare gradi di difficoltà più elevati nel successivo
anno di studi. In questo caso sarà cura delle famiglie,
possibilmente in accordo con l’istituzione scolastica,
attivare forme di intervento su eventuali situazioni di
disagio.
Art. 19 –
DIRITTO DI ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI
Gli alunni hanno il
diritto di riunirsi in Assemblee di classe e di Istituto. Le
assemblee rappresentano un’occasione per approfondire i
problemi della scuola e della società, oltre che un
esercizio di partecipazione democratica.
Il coordinamento
delle classi dovrà avvenire ad opera dei rappresentanti di
classe costituiti in un comitato studentesco, secondo il
regolamento delle assemblee che il comitato dovrà
liberamente formulare, inviandone copia al Consiglio di
Istituto affinché ne prenda visione.
In mancanza di un
regolamento formulato dal Comitato studentesco, alle
assemblee di classe e di Istituto si applicheranno le norme
previste dalla legge.
In ogni caso in
base alle normative vigenti è consentito lo svolgimento di
un’assemblea di classe e una di Istituto al mese, la prima
nei limiti di due ore giornaliere di lezione, la seconda per
l’intero orario giornaliero di lezione.
L’assemblea di
classe non può svolgersi, per il medesimo anno scolastico,
sempre lo stesso giorno della settimana.
Alle assemblee di
istituto possono essere invitati a partecipare esperti di
problemi sociali, tematiche culturali, ambiti artistici e
scientifici indicati dagli studenti. Detta partecipazione
deve essere autorizzata dal Consiglio di Istituto.
A richiesta degli
studenti le ore destinate alle assemblee possono essere
utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di
seminario e per lavori di gruppo.
Al di fuori delle
assemblee di istituto gli allievi hanno diritto di riunirsi
in altra assemblea mensile che però deve svolgersi al di
fuori dell’orario di lezione e subordinatamente alla
disponibilità dei locali.
Non possono essere
autorizzate assemblee studentesche nel mese conclusivo delle
lezioni.
Non potranno essere
autorizzate assemblee che si svolgano in ore notturne e
comunque senza l’osservanza delle normali precauzioni per
evitare danni a cose e persone appartenenti alla Comunità
Scolastica.
I partecipanti ad
assemblee e/o riunioni non autorizzate saranno passibili di
allontanamento dalla comunità scolastica, a norma e con le
garanzie del presente regolamento.
L’assemblea di
classe e di Istituto funzioneranno secondo le norme del
regolamento che gli studenti hanno il diritto–dovere di
darsi all’inizio dell’anno scolastico, attraverso il
comitato studentesco costituito dai rappresentanti di
classe.
L’assemblea di
classe è convocata dai rappresentanti di classe o da un
numero di alunni pari a un terzo della classe.
L’Assemblea di
Istituto è convocata su richiesta della maggioranza dei
componenti del comitato studentesco di Istituto o su
richiesta del 10% degli studenti dell’Istituto.
La convocazione
delle Assemblee studentesche da farsi in orario di lezione,
completa dell’ ordine del giorno, deve essere presentata al
Dirigente scolastico almeno cinque giorni liberi prima della
data fissata per l’assemblea stessa.
Il Comitato
studentesco o il presidente eletto dall’assemblea
garantiscono il funzionamento democratico dell’assemblea,
tutelando i diritti dei partecipanti.
Il presidente ha il
potere di intervento nel caso di violazione del regolamento
o nel caso si constati l’impossibilità che l’assemblea si
svolga ordinatamente.
Il Dirigente
Scolastico, nell’esercizio dei suoi poteri–doveri ha il
diritto di sciogliere le assemblee che non garantiscano
l’ordinata e democratica partecipazione degli aventi
diritto, anche a tutela delle minoranze dissenzienti e delle
norme di sicurezza. Contro il provvedimento del Dirigente
scolastico gli interessati possono proporre ricorso scritto
alla medesima autorità, che dovrà decidere e motivare per
iscritto la propria decisione.
Dello svolgimento
delle assemblee di classe e di istituto dovrà essere
effettuata apposita registrazione in un verbale cartaceo a
cura di un segretario designato dal Presidente
dell’assemblea, che provvederà a custodire il verbale fino
alla successiva assemblea. I registri dei verbali alla fine
dell’anno scolastico verranno consegnati al Dirigente
scolastico, che ne ordinerà l’archiviazione.
Art. 20 –
DIRITTO DI ASSOCIAZIONE DEGLI STUDENTI
Gli studenti hanno
il diritto di associarsi liberamente. Ogni associazione
studentesca deve darsi un regolamento per il proprio
funzionamento, provvedendo a comunicarlo al Consiglio di
Istituto perché ne prenda visione.
Il Consiglio di
Istituto potrà formulare proposte e chiedere rettifiche al
regolamento. L’associazione è libera di non accogliere le
richieste del Consiglio di istituto, ma in questo caso dovrà
motivare tale decisione.
Compatibilmente con
le disponibilità dell’Istituto, le associazioni hanno il
diritto di riunirsi liberamente nei locali dell’Istituto
stesso al di fuori dell’orario scolastico.
Le associazioni
saranno rappresentate da un presidente e possono prevedere
nel loro interno altre cariche e responsabilità.
In ogni caso nei
confronti della Comunità scolastica come degli estranei,
ogni componente l’associazione studentesca assume la
responsabilità per le proprie azioni.
Il regolamento e lo
statuto dell’associazione devono garantire la partecipazione
democratica di tutti i membri dell’associazione e il
rispetto dei diritti individuali. Delle riunioni
dell’associazione verrà redatta documentazione verbale
conservata a cura del Presidente, che alla fine dell’anno
consegnerà il verbale al Dirigente Scolastico che ne
ordinerà l’archiviazione tra gli atti dell’Istituto.
Sul rispetto dei
principi democratici che devono informare la vita delle
associazioni studentesche veglierà il Dirigente Scolastico
che ha il potere–dovere di ordinare lo scioglimento delle
riunioni o anche delle associazioni che violino i diritti
dei partecipanti o rechino disturbo all’ordinato e pacifico
svolgimento della vita della Comunità scolastica.
Contro il
provvedimento di scioglimento delle riunioni e/o delle
associazioni è ammesso ricorso alla stessa autorità da parte
dei soggetti interessati. Il ricorso verrà deciso in via
definitiva dal Dirigente scolastico che motiverà per
iscritto la decisione.
Art. 21 –
DOVERI DEGLI STUDENTI
I doveri degli
studenti sono essenzialmente (art.3 DPR 249/98):
-
frequentare
regolarmente e con puntualità assolvendo con assiduità
agli impegni di studio;
-
partecipare
alle attività programmate, integrative delle normali
attività curricolari e costituenti parte integrante
dell’attività educativa dell’Istituto;
-
comportarsi con
rispetto nei confronti di tutte le componenti della
scuola;
-
osservare le
disposizioni di servizio ed organizzative;
-
osservare le
norme di sicurezza relative all’utilizzo di laboratori e
attrezzature didattiche;
-
usare
correttamente il patrimonio della scuola, rispettando i
beni di proprietà altrui e dell’ Istituto;
-
condividere la
responsabilità di rendere accogliente l’ambiente
scolastico e averne cura, considerandolo fattore di
qualità della vita nella scuola.
Art. 22 – INGRESSO STUDENTI -
RITARDI
L’orario di
ingresso viene fissato annualmente dal Consiglio di
Istituto. Gli studenti, vigilati dai collaboratori
amministrativi, al primo suono della campanella, che avverrà
cinque minuti prima dell’orario fissato per l’inizio delle
lezioni, entreranno nelle rispettive aule, dove saranno
accolti dai docenti. Non è consentito l’ingresso degli
studenti nell’Istituto prima del suono della campanella,
salvo casi eccezionali, valutati di volta in volta dal
Dirigente Scolastico o dal docente all’uopo delegato.
Trascorsi quindici
minuti dall’inizio delle lezioni, il portone di accesso
all’edificio verrà chiuso, per motivi di sicurezza, a cura
del collaboratore amministrativo in servizio all’ingresso,
sul quale grava la relativa responsabilità.
In casi motivati è
consentito un ritardo massimo, dall’inizio delle lezioni, di
quindici minuti. I ritardatari si recheranno direttamente in
aula dove l’insegnante prenderà nota del ritardo sul diario
di classe.
Nell’ipotesi in cui
il ritardo superi il limite dei quindici minuti, l’allievo
ritardatario sarà ammesso in classe all’inizio della seconda
ora. Il ritardo sarà annotato sul diario di classe e tale
annotazione sarà sottoscritta dal docente in servizio.
L’alunno giustificherà su apposita sezione del libretto
delle giustificazioni l’ingresso alla seconda ora il giorno
successivo.
Tutti i ritardi
saranno rilevati dal Coordinatore di classe che, al quarto
ritardo, informerà la famiglia a mezzo comunicazione
postale, telefonica o via fax, invitando i genitori ad un
colloquio per trovare una spiegazione e una soluzione alla
difficoltà dell’allievo a rispettare l’orario di ingresso.
In caso di reiterazione dell’infrazione, il Consiglio di
Classe deciderà sulla sanzione e su eventuali recuperi dei
ritardi in attività sostitutive
Art. 23 –
ASSENZE
Di tutte le assenze
individuali e collettive, indipendentemente dalla
motivazione, deve essere sempre richiesta la giustificazione
per iscritto attraverso il libretto scolastico al docente in
servizio alla prima ora. Se gli studenti sono minorenni, la
richiesta deve essere firmata dal genitore o da chi ne fa le
veci, previo deposito della firma in segreteria .
L’assenza per
malattia che superi i cinque giorni consecutivi comprese le
festività, viene giustificata previa esibizione del
certificato medico, in mancanza del quale lo studente non
viene ammesso alle lezioni per motivi di prevenzione
sanitaria.
Qualora l’alunno
non esibisca il libretto a norma delle disposizioni che
precedono, il docente in servizio ne prenderà nota sul
diario di classe e l’alunno ha l’obbligo di provvedervi
entro e non oltre i successivi due giorni. Al terzo giorno,
l’alunno potrà essere ammesso in classe solo se giustificata
personalmente dal genitore o da chi ne fa le veci.
Art. 24 –
OBBLIGO DI PRESENZA - USCITE ANTICIPATE O INGRESSI
POSTICIPATI
La partecipazione
degli studenti alle lezioni è obbligatoria, al pari della
partecipazione a tutte le altre attività (ricerche
culturali, lavori di gruppo, visite istruttive, corsi di
recupero etc.) che vengono svolte nel contesto delle
attività scolastiche.
I genitori degli
alunni all’inizio dell’a.s. autorizzano anticipatamente i
figli a entrare alla seconda ora di lezione o a uscire alla
penultima in caso di mancanza del docente e qualora la
classe sia stata avvisata almeno un giorno prima tramite il
libretto personale dell’allievo. La comunicazione della
scuola va firmata dal genitore per i minorenni per presa
visione.
In nessun caso è
consentita l’uscita anticipata individuale degli allievi
minorenni se non prelevati personalmente dai genitori
affidatari o da chi ne fa le veci.
Gli studenti che,
vincolati all’orario dei treni o pullman, non abbiano la
possibilità di rispettare con puntualità gli orari di inizio
e termine delle lezioni, dovranno richiedere al Dirigente
Scolastico, previa presentazione dell’opportuna
documentazione, un permesso permanente per entrare
posticipatamente od uscire anticipatamente ove se ne
presenti la necessità. Tale autorizzazione verrà annotata
sul diario di classe a cura del docente coordinatore. In
ogni caso tale autorizzazione può essere concessa nel limite
massimo di quindici minuti di ritardo sull’orario di
ingresso e altrettanto in anticipo sull’orario di uscita,
fermo restando che il genitore o chi ne fa le veci sia
richiamato, a cura del Dirigente Scolastico, sulla
responsabilità che si assume consentendo la riduzione
dell’orario di lezione dell’allievo.
I permessi
individuali ad uscite anticipate verranno sospesi nei
quindici giorni che precedono gli scrutini e il termine
dell’anno scolastico.
Art. 25 –
NORME DI COMPORTAMENTO DURANTE L’ORARIO DI LEZIONE
Gli alunni, muniti
di tutti i sussidi previsti per il normale svolgimento delle
lezioni, sono tenuti a partecipare alle lezioni senza
arrecare disturbo allo svolgimento delle stesse.
A tal fine sono
obbligati a non usare in aula i telefoni portatili (come da
C.M. n.362 del 25.12.1998 e espressamente previsto nel
presente regolamento) e a non lasciarli incustoditi. Ne è
consentito l’uso fuori dall’aula, solo in caso di assoluta
necessità e previa autorizzazione richiesta al docente in
servizio nella classe.
Gli alunni sono
altresì obbligati a non interrompere il lavoro della classe
con conversazioni private e frequenti richieste di uscite
brevi dall’aula.
In caso di
violazione della presente norma, il docente che rileva il
comportamento indisciplinato procederà al richiamo verbale
dell’allievo o degli allievi, dandone comunicazione al
coordinatore attraverso il diario di classe.
Nel caso i predetti
comportamenti arrecanti disturbo dovessero ripetersi per più
di tre volte, il coordinatore provvederà a prenderne nota
sul diario di classe, ammonendo contestualmente l’alunno o
gli alunni interessati.
Art. 26 –
COMPORTAMENTO SCORRETTO DELL’ALLIEVO
Qualunque altro
comportamento scorretto, comunque si manifesti e nei
confronti di qualsiasi persona, membro della comunità
scolastica o suo ospite, provocherà l’applicazione della
sanzione disciplinare costituita dal richiamo verbale del
Dirigente Scolastico, sentiti i docenti o qualunque altro
appartenente alla comunità scolastica che rilevi
l’infrazione, nonché le ragioni dell’alunno stesso.
Nel caso che
all’alunno si rimproveri di aver violato le norme sul fumo o
sull’uso di sostanze non consentite, l’alunno stesso sarà
obbligato ad attività di approfondimento individuale su
argomenti collegati al tipo di infrazione commessa. Tale
lavoro non sarà valutato ai fini del profitto, ma solo ai
fini del regolare adempimento della sanzione comminata. La
sanzione in parola verrà comminata dal Dirigente scolastico,
sentito il Consiglio di classe, che all’uopo appronterà,
relativamente alle discipline coinvolte, una integrazione al
programma individuale dell’allievo.
Nel caso di offese
gravi (minacce, percosse o altri comportamenti violenti) o
di ripetuti comportamenti offensivi ad opera del medesimo
allievo, salvo le ipotesi in cui il fatto possa costituire
più grave reato, il docente coordinatore, previa annotazione
sul diario di classe, convocherà ad horas il
Consiglio di classe per l’adozione dei provvedimenti
disciplinari del caso. L’allievo non potrà in ogni caso
essere privato del diritto di difesa, esercitato, se
minorenne, in presenza dei genitori o di chi ne fa le veci.
Tenuto conto delle ragioni giustificative addotte
dall’allievo, della gravità del fatto e di ogni altra
circostanza, prima fra tutte la ripetitività del
comportamento, i provvedimenti disciplinari potranno
consistere, a discrezione del Consiglio di classe, anche
nella sospensione dell’allievo per un periodo massimo di
quindici giorni. Contro l’adozione di tali provvedimenti, i
soggetti interessati (genitori, allievi, ecc.) potranno
proporre ricorso a norma del presente Regolamento.
Stante il carattere
innanzitutto educativo della sanzione disciplinare, mirante,
tra l’altro all’inserimento dell’alunno nella società di cui
fa parte, a richiesta dei genitori dell’alunno o di chi ne
fa le veci o dell’alunno stesso se maggiorenne, anche su
proposta del Dirigente scolastico, potrà essere applicata la
sanzione sostitutiva. Tale sanzione dovrà consistere
nell’impegno documentato dell’alunno ad una attività di
impegno sociale, per un periodo non inferiore a trenta
giorni. In mancanza troverà applicazione la sanzione
originaria dell’allontanamento dalla comunità scolastica per
il tempo stabilito.
Art. 27 –
FURTO E DANNEGGIAMENTO
Nel caso si
verifichino furti o operazioni vandaliche ai danni di beni
di proprietà dell’Istituto o di taluno dei componenti della
comunità scolastica o di terzi estranei, sia nei locali
dell’Istituto che in ogni altro luogo ove si stia svolgendo
l’attività programmata dall’Istituto (stage, visite guidate,
viaggi di istruzione.), l’alunno responsabile, ove
individuato e salvo maggiori conseguenze di carattere penale
e/o civile nei confronti del soggetto competente, sarà
sottoposto al procedimento disciplinare.
L’Istituto si
riserva in ogni caso il diritto di agire giudizialmente in
via diretta o di rivalsa per l’accertamento delle
responsabilità e il risarcimento dei relativi danni.
Art. 28 – BREVI USCITE DALL’AULA E
CAMBIO DELL’ORA
Gli alunni, a
partire dalla fine della seconda ora di lezione, possono
chiedere al docente di uscire brevemente dall’aula,
preferibilmente uno per volta e comunque non più di due
alunni per volta.
La richiesta non
potrà essere accolta, salvo assoluta necessità, se sono in
corso attività didattiche.
All’alunno che per
più di tre volte è stato contestato (con relativa
annotazione sul diario di classe) di essersi trattenuto
fuori dall’aula più del tempo in cui può ragionevolmente
parlarsi di uscita breve rispetto all’unità oraria, il
docente coordinatore contesterà per iscritto sul diario di
classe la relativa infrazione, provvedendo a darne
comunicazione alle famiglie, come fatto incidente sulla
valutazione del corretto comportamento dell’allievo
medesimo.
Gli spostamenti
della classe per recarsi nei laboratori o in palestra
avverranno, laddove possibile, sotto la sorveglianza del
docente oppure del personale ausiliario e del rappresentante
di classe.
Durante il cambio
delle ore gli alunni dovranno attendere ordinatamente nella
propria aula. E’ compito dei rappresentanti di classe
vigilare affinché ciò avvenga. Nel cambio delle ore è fatto
divieto assoluto di lasciare l’aula. E’ tassativamente
vietato uscire dall’edificio durante l’orario scolastico.
Art. 29 –
USO DELL’ASCENSORE
L’uso
dell’ascensore da parte degli alunni è consentito
esclusivamente a condizione che sia presentata una richiesta
scritta, firmata da uno dei genitori in caso di alunno
minorenne o personalmente dall’alunno maggiorenne,
accompagnata da certificato medico che ne attesti la
necessità.
I docenti e il
personale ausiliario, a tal fine, si renderanno disponibili,
dietro presentazione da parte dell’allievo
dell’autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico.
Art. 30 –
DIRITTO AL DECORO
Tutti i componenti
della comunità scolastica hanno diritto di lavorare in un
ambiente civile e decoroso. Carenze nella pulizia dei locali
scolastici vanno denunciate per iscritto al Direttore dei
Servizi Amministrativi che provvederà ad accertare le
relative responsabilità. La denuncia compete ai
rappresentanti di classe o di istituto degli allievi, a
ciascun docente, a ciascun collaboratore e impiegato
amministrativo.
Ogni aula deve
essere mantenuta dalla classe nel rispetto delle più
elementari regole di igiene, pulizia e ordine. I rifiuti
vanno depositati esclusivamente nell’apposito contenitore.
Ove i rifiuti vengano lasciati nelle aule al di fuori dei
contenitori ivi preposti, verrà sospeso il diritto
all’intervallo per una settimana nei confronti della classe
che, da ultima, ha occupato l’aula in oggetto, su
provvedimento del coordinatore e su segnalazione del
Dirigente scolastico, al quale riferisce sia il Direttore
dei Servizi Amministrativi che il docente coordinatore. Del
provvedimento verrà fatta annotazione sul diario di classe.
La classe potrà impugnare il provvedimento, motivando per
iscritto il ricorso, sul quale decide, in via definitiva, il
Dirigente scolastico sentito, se del caso, il Direttore dei
Servizi Amministrativi.
Ogni docente in
servizio, i rappresentanti di classe e i collaboratori
amministrativi vigileranno sullo stato delle cose e
segnaleranno tempestivamente eventuali trasgressioni e
responsabilità. I docenti e i rappresentanti di classe
faranno riferimento al docente coordinatore di classe, i
collaboratori amministrativi al Direttore Amministrativo.
Art. 31 –
ASSENZE COLLETTIVE DEGLI STUDENTI
Non costituisce
democratica espressione della libertà di manifestazione del
pensiero l’astensione in massa, breve o prolungata, dalle
lezioni.
A parte i casi in
cui ciò potrebbe costituire reato, l’interruzione delle
lezioni viola il diritto degli altri studenti, non sempre
dichiaratamente dissenzienti, ad usufruire di un servizio
garantito innanzitutto dalla Costituzione Italiana e come
tale costituisce illecito disciplinare.
A tal fine
l’astensione in massa dalle lezioni a livello di classe e/o
di classi o di Istituto costituisce assenza ingiustificata.
Eventuali giustificazioni individuali devono essere addotte
ai sensi del presente regolamento.
In caso di assenza
in massa della classe, reiterata per più di due volte, gli
alunni saranno ammessi alle lezioni solo se accompagnati dai
genitori o da chi ne fa le veci che ne giustificheranno
l’assenza. Per gli alunni maggiorenni l’eventuale
accompagnamento ha lo scopo di rendere partecipi le famiglie
del comportamento della classe.
Non costituisce
forma lecita di manifestazione del pensiero l’occupazione
dell’Istituto, sue pertinenze ed accessori. L’uso non
autorizzato (occupazione) dei locali della scuola
costituisce, altresì, reato punibile ai sensi del codice
penale vigente.
Art. 32 –
LIBRETTO PERSONALE – VARIAZIONI DI RECAPITO
Ciascun studente,
all’atto dell’iscrizione, sarà dotata di un libretto
personale, che ritirerà presso la segreteria scolastica.
Il libretto
personale costituisce documento identificativo dell’allievo,
ne attesta l’appartenenza all’Istituto e, ove richiesto per
ragioni di sicurezza, deve essere esibito al personale
dell’Istituto per consentire il riconoscimento dell’allievo
stesso.
Il libretto viene
ritirato personalmente dagli alunni maggiorenni, mentre per
gli alunni minorenni viene consegnato ai genitori o a chi ne
fa le veci dietro deposito della firma in segreteria.
Il libretto
contiene spazi per la giustifica delle assenze, dei ritardi
e per le uscite anticipate o ingressi posticipati, nonché
spazi per le comunicazioni alle famiglie e annotazioni.
Il libretto
personale costituisce anche un utile e pratico strumento di
comunicazione fra scuola e famiglia. Pertanto le famiglie
sono tenute a controllare giornalmente le annotazioni sul
libretto per essere informate sulla frequenza e il rispetto
delle regole da parte dell’alunno.
Per rendere
effettivi gli scambi e le comunicazioni scuola-famiglia è
fatto obbligo alle famiglie comunicare tempestivamente in
segreteria ogni variazione di recapito.
Tutte le
comunicazioni firmate dal genitore o da chi ne fa le veci e
controfirmate dal docente fanno fede circa l’avvenuta presa
visione delle stesse da parte delle famiglie. Le
falsificazioni di firma e le alterazioni del libretto o di
altri documenti scolastici daranno luogo a provvedimenti di
legge.
Lo smarrimento del
libretto personale va denunciato tempestivamente dal
genitore dell’alunno minorenne o dall’alunno stesso, se
maggiorenne, direttamente al Dirigente Scolastico che
disporrà affinché venga consegnato un duplicato al genitore
o a chi ne fa le veci o direttamente all’allievo se
maggiorenne, con le stesse modalità di cui sopra.
Art. 33 –
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
Ai sensi del Dpr n.
235/2007, nonché del Regolamento delle studentesse e degli
studenti, qualsiasi azione disciplinare dev’essere
improntata al principio che compito preminente della scuola
è educare, non punire. I provvedimenti disciplinari hanno,
quindi, finalità educativa e tendono al rafforzamento del
senso di responsabilità individuale. La responsabilità è,
appunto, personale; inoltre, non si può essere sottoposti a
sanzioni disciplinari senza essere stati prima invitati a
esporre le proprie ragioni. Le sanzioni sono temporanee,
proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per
quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
La volontarietà nella violazione disciplinare e il grado di
colpa, così come la reiterazione dell’infrazione, sono
elementi che concorrono a determinare l’entità della
sanzione comminata. Nel caso di danneggiamenti e atti di
vandalismo è richiesta la riparazione e/o la refusione
totale del danno; allo studente viene data l’opportunità di
convertire la sanzione con attività svolte a favore della
comunità scolastica.
Art. 34 –
MANCANZE DISCIPLINARI
Si riportano di
seguito alcuni esempi di comportamenti da sanzionare in
ordine crescente di gravità:
-
Mancanza del
materiale didattico (libri, quaderni, scarpe e tuta da
ginnastica etc.);
-
Assenze o
ritardi ripetuti, non giustificati e/o "strategici",
cioè sistematicamente effettuati in determinati giorni e
ore;
-
Mancato
rispetto delle norme organizzative che disciplinano la
partecipazione alla vita dell’Istituto in tutte le sue
forme (assemblee, lezioni, gruppi di studio, visite
guidate e viaggi di istruzione, esercitazioni in
laboratorio, studio individuale, attività sportiva);
-
Inosservanza
del dovere di mantenere pulito ed ordinato l’ambiente
scolastico;
-
Danni alle
strutture e del patrimonio della scuola (macchinari,
laboratori, palestra, arredi, servizi igienici, libri e
sussidi didattici);
-
Mancanza di
rispetto della libertà di pensiero, espressione e
apprendimento (forme varie di intolleranza, turpiloquio,
bestemmia, disturbo continuo del lavoro scolastico
etc.);
-
Mancanza di
rispetto verso le persone che operano nella scuola e
verso gli altri studenti (forme di violenza fisica e
verbale, furti, danneggiamenti etc.);
-
Comportamenti
pericolosi e compromissori dell’incolumità delle
persone.
Art. 35 –
RIEPILOGO di SANZIONI DISCIPLINARI, ORGANI COMPETENTI E
IMPUGNAZIONI
Art. 36 –
ORGANO DI GARANZIA. VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO IN DECIMI
Ai sensi del Dpr
235/07 viene istituito un Organo di Garanzia interno alla
scuola, presieduto dal Dirigente Scolastico e formato da un
docente designato dal consiglio d’istituto, da un
rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante
eletto dai genitori, con i seguenti compiti:
tutelare lo
studente assicurandogli, anche con l’aiuto della
famiglia, la possibilità di discolparsi facendo valere
le proprie ragioni;
decidere in
merito ai ricorsi presentati contro le sanzioni
disciplinari.
I ricorsi vanno
presentati per iscritto entro 15 giorni dalla loro
irrogazione e la decisione in merito deve essere assunta
entro 10 giorni.
Fermo restando
quanto previsto dal Dpr 249/98 e successive modificazioni,
in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il
comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di
permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla
partecipazione alle attività e agli interventi educativi
realizzati dall’Istituto anche fuori della propria sede
(visite di istruzione, attività integrative, cineforum
etc.). La valutazione del comportamento è espressa in
decimi. La votazione sul comportamento degli studenti,
attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre
alla valutazione complessiva dello studente e determina, se
inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno
di corso o all'esame conclusivo del ciclo.
Art. 37 –
SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA
Nei casi in cui
ricorre la necessità di utilizzare i locali dell’istituto
per l’effettuazione di pubblici concorsi, disinfestazioni,
interventi di sicurezza sugli immobili, elezioni
politico-amministrative ecc., gli allievi saranno avvisati
con due giorni di anticipo della sospensione delle attività.
In caso di sciopero
di taluna categoria di lavoratori della comunità scolastica,
se a parere del Dirigente scolastico potrebbe non essere
possibile garantire l’espletamento regolare dei servizi
offerti, le famiglie degli alunni minorenni saranno avvisate
con almeno tre giorni di anticipo e saranno tenute ad
apporre la firma per presa visione in calce alla
comunicazione stessa redatta su foglio da consegnarsi al
docente coordinatore della classe. A discrezione del
Dirigente scolastico, le classi potranno essere autorizzate
ad uscire anticipatamente.
TITOLO III – RAPPORTI E
COMUNICAZIONI CON I GENITORI
Art. 38 –
GIUSTIFICA DELLE ASSENZE E DEI RITARDI DEGLI ALLIEVI
Le famiglie hanno
il diritto–dovere di seguire le fasi dello sviluppo
scolastico dei propri figli. A tal fine hanno il
diritto-dovere di mantenere un costante rapporto con la
Comunità scolastica. Uno degli aspetti di tale rapporto
consiste nel motivare sempre le assenze degli alunni in modo
da consentire un intervento tempestivo da parte
dell’Istituto nei casi in cui l’assenza rappresenti un
segnale di difficoltà dell’allievo. La necessità di
intervenire nell’interesse dell’allievo spiega il rigore con
cui, nel presente regolamento, sono disciplinate le assenze
e i ritardi.
Art. 39 –
COMUNICAZIONI ALLE FAMIGLIE
Sarà cura
dell’alunno comunicare alla famiglia le circolari e gli
avvisi disposti dalla scuola. I provvedimenti disciplinari,
registrati sul diario di classe, saranno comunicati ai
genitori attraverso l’annotazione sul libretto personale
dell’allievo a cura del Coordinatore di classe o del
Dirigente scolastico.
Il genitore è
tenuto ad apporre la firma per presa visione delle
comunicazioni ricevute. Tale adempimento sarà verificato dal
docente in servizio alla prima ora di lezione ovvero
all’ultima ora.
Comunicazioni alle
famiglie potranno essere inoltrate a mezzo del servizio
postale, telefono o fax, a norma del presente Regolamento.
Art. 40 –
INCONTRI SCUOLA/FAMIGLIA
Al fine di rendere
effettivo il diritto-dovere di partecipazione delle
famiglie, nel quadro di una proficua collaborazione con
l’istituzione scolastica, sono previsti due incontri
quadrimestrali in orario pomeridiano dedicati alle udienze
generali, le cui date saranno comunicate alla famiglia
attraverso gli allievi.
Al termine degli
scrutini conclusivi dell’ultimo quadrimestre, le famiglie
riceveranno una comunicazione scritta a mezzo posta, sia
nell’eventualità che l’alunno sia stata promosso con
debito/i che nell’eventualità non sia stata ammesso a
frequentare la classe successiva.
I docenti
incontrano le famiglie, nel caso sia i docenti stessi che le
famiglie lo ritengano utile e/o necessario, previo
appuntamento in orario antimeridiano.
Art. 41 –
ACCESSO DELLE FAMIGLIE AGLI UFFICI
Ogni componente
dell’istituzione scolastica determina autonomamente l’orario
di ricevimento dei genitori al quale gli stessi devono
rigorosamente attenersi per poter effettuare un servizio
efficiente ed ordinato. Degli orari di ricevimento sarà data
notizia con pubblicazione negli appositi spazi all’uopo
destinati.
Per motivi di
sicurezza il genitore è tenuto a munirsi
dell’autorizzazione, anche verbale, in vicepresidenza, con
contestuale consegna del documento di identità. Il
collaboratore del Dirigente o il personale in servizio in
Vicepresidenza provvederà a dare avviso al personale addetto
al piano cui il familiare dell’alunno è stato autorizzato ad
accedere.
In casi
straordinari ed urgenti, il genitore che abbia assoluta
necessità di comunicare con la Dirigenza scolastica potrà
richiedere di essere ricevuto previa comunicazione
telefonica.
Eventuali
atteggiamenti offensivi, al di fuori dei casi in cui
costituiscano reato punibile a norma di legge,
determineranno l’immediato invito a lasciare i locali
dell’Istituto. Ove il soggetto persista e rifiuti di
ottemperare all’invito, sarà richiesto l’intervento della
Forza pubblica.
TITOLO IV – ATTREZZATURE DIDATTICHE
Art. 42 –
PRESTITO DEI LIBRI DI PROPRIETA’ DELL’ISTITUTO
-
La biblioteca è
luogo finalizzato alla consultazione e al prestito dei
testi.
-
L’orario di
apertura corrisponde, di regola, ad un’ora al giorno
durante l’orario delle lezioni; di ciò viene data
tempestiva comunicazione agli utenti.
-
Ogni utente
dovrà segnalare al personale in servizio eventuali
anomalie, cattivo funzionamento, rotture o mancanza di
materiali.
-
L’utilizzo
delle stampanti è consentito esclusivamente per scopi
didattici.
-
E’ possibile
avere a prestito in classe e/o a domicilio libri,
riviste, opere di consultazioni, compilando la scheda e
provvedendo alla restituzione entro i tempi concessi dal
personale in servizio.
-
Gli utenti
hanno l’obbligo di restituire il materiale preso a
prestito integro e senza alcuna manomissione.
-
Chi deteriora o
smarrisce materiale della biblioteca è tenuto a
restituirlo nella edizione più recente, oppure a
risarcire il danno a seconda della valutazione di
mercato; il danneggiamento volontario e il furto
costituiscono reati penali e potranno comportare
l’applicazione di eventuali sanzioni disciplinari.
Art. 43 –
UTILIZZO DI LABORATORIO INFORMATICO/LINGUISTICO E PALESTRA
Gli studenti sono
tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di
sicurezza nonché ad utilizzare correttamente le strutture, i
macchinari e i sussidi didattici in modo da non arrecare
danni alle persone e al patrimonio della scuola.
Laboratorio
Informatico/linguistico
-
La cura e il
buon funzionamento del laboratorio sono affidati al
senso di responsabilità degli utenti. All’inizio
dell’anno scolastico viene designato un docente
responsabile, che coordina l’uso del laboratorio e
sovrintende alle attività dell’assistente tecnico, i cui
compiti riguardano il funzionamento dei laboratori, la
manutenzione e acquisizione dei materiali, e
l’aggiornamento inventariale.
-
Il responsabile
del laboratorio integrerà ed aggiornerà il presente
regolamento per la parte relativa alla sicurezza.
-
Ogni docente
avrà cura di predisporre copia della pianta dell’aula
con l’indicazione dei posti occupati dagli studenti:
tali posti vanno mantenuti per tutto l’anno, ed ogni
variazione va prontamente riportata sulla pianta stessa.
-
Ogni eventuale
spostamento deve essere sempre annotato sul registro
delle presenze.
-
Chiunque
utilizzi il laboratorio linguistico deve apporre la
propria firma nel registro delle presenze.
-
Ogni docente
risponde dell’utilizzo della consolle nelle sue ore di
lezione, e cura che gli studenti lascino in ordine
l’aula. Al termine della lezione il docente deve
preoccuparsi dello spegnimento del laboratorio.
-
Il docente che
evidenzia difetti di utilizzo deve segnalarlo al
responsabile del laboratorio: in ogni caso deve
evidenziare sul registro delle presenze eventuali
guasti, mancanze, difetti, affinché i colleghi possano
predisporre in modo adatto la propria attività.
-
Ogni guasto o
manomissione degli strumenti va immediatamente segnalato
o al responsabile o all’aiutante tecnico. In caso di
furti o danni non accidentali non segnalati all’inizio
della lezione verrà ritenuta responsabile la classe che
per ultima in ordine di tempo ha occupato il
laboratorio, ed eventualmente, all’interno di essa, lo
studente o il gruppo di studenti che occupavano la
postazione presso la quale è stato segnalato il fatto.
-
E’ vietato agli
studenti portare in laboratorio cappotti, giacconi,
zaini, o altri oggetti che, appoggiati sui banconi o a
terra, potrebbero ostacolare le attività, o provocare
cadute accidentali.
-
E’
tassativamente vietato bere o mangiare all’interno del
laboratorio.
Palestra
-
La cura e il
buon funzionamento della palestra sono affidati al senso
di responsabilità degli utenti. All’inizio dell’anno
scolastico viene designato dal D.S.G.A., su proposta del
Dirigente, un docente responsabile, che coordina l’uso
della palestra e sovrintende alle varie attività.
-
Ogni docente
risponde al responsabile dell’uso del materiale e delle
attrezzature nelle sue ore di lezione e cura
direttamente l’uso degli attrezzi da parte degli alunni.
-
Cura che ogni
attrezzo sia disposto ordinatamente negli appositi spazi
prima che le classi lascino la palestra.
-
Tutti coloro
che usufruiscono della palestra devono obbligatoriamente
indossare scarpe da ginnastica riservate esclusivamente
all’uso in palestra.
-
L’obbligo di
indossare scarpe da ginnastica vale anche quando la
palestra è utilizzata in orario extrascolastico.
-
Durante le ore
di lezione gli alunni sono tenuti a presentarsi in
palestra con indumenti adeguati (tuta, calzoncini e
maglietta).
-
E’ vietato bere
e mangiare all’interno dalla palestra.
-
L’Istituto non
risponde per eventuali furti, danni o smarrimenti di
oggetti lasciati incustoditi dagli studenti.
-
In caso di
infortunio verificatosi durante le ore di lezione o
durante attività integrative pomeridiane che prevedano
comunque la presenza di docenti di Educazione Fisica, lo
studente infortunato deve dare immediata comunicazione
dell’infortunio al docente, che provvederà alle
opportune segnalazioni.
-
La palestra può
essere concessa in uso, al di fuori degli spazi orari
riservati all’Istituto, a Società sportive senza fine di
lucro previa concessione da parte della Provincia e la
stipula di una specifica convenzione d’uso che libera
l’Istituto da ogni responsabilità per l’uso della
palestra.
Art. 44 –
ACCESSO E PERMANENZA NELLE AULE SPECIALI
Qualora non
utilizzati, le aule speciali devono essere sempre chiuse con
la chiave che viene custodita dai collaboratori scolastici
all’uopo designati nell’ordine di servizio.
Tutte le aule
speciali sono dotate di un orario e di un regolamento di
utilizzo di cui è data comunicazione mediante affissione in
un luogo ben visibile e che gli utenti sono tenuti ad
osservare.
Gli studenti
devono, al termine della lezione, lasciare i posti in
ordine.
Eventuali guasti o
disfunzioni delle attrezzature vanno segnalate dai docenti
al Dirigente scolastico.
Art. 45 – UTILIZZAZIONE DELLA
FOTOCOPIATRICE
La fotocopiatrice è
a disposizione del personale della scuola per uso didattico,
compatibilmente con le norme che regolano il diritto
d’autore.
E’ fatto divieto
assoluto al responsabile del servizio di fotocopiare parte
di testi o altro materiale, se non previa richiesta scritta
autorizzata dal Dirigente scolastico o da un suo delegato.
In nessun caso è possibile riprodurre interi libri.
La fotocopiatrice
e/ il ciclostile sono altresì utilizzabili:
-
per tutte le
necessità della presidenza e della segreteria;
-
per la migliore
diffusione e conoscenza delle disposizioni di servizio,
degli atti e comunicati degli organi collegiali e di
ogni altra informazione relativa al funzionamento ed
alla vita della scuola, incluse le notificazioni delle
assemblee sindacali autorizzate in orario di lavoro;
-
per la
riproduzione di materiale di interesse professionale per
gli insegnanti da utilizzare anche per uso personale;
-
nell’ambito
delle attività di aggiornamento contemplate dal
C.C.N.L.;
-
per ogni altro
impiego con esplicita autorizzazione del Dirigente
scolastico.
L’uso degli
strumenti di riproduzione è affidato esclusivamente al
personale incaricato; gli utenti di questi strumenti
indicheranno su un apposito registro il numero di copie
prodotte e gli altri dati richiesti.
Art. 46 –
RIENTRI POMERIDIANI DEGLI STUDENTI PER USO AULE E LABORATORI
Gli studenti che
intendono accedere di pomeriggio, in orario extra-scolastico
ai locali della scuola per fare uso dei computer o per
gruppi di studio, devono presentare richiesta al Dirigente
scolastico.
L’autorizzazione
potrebbe venire negata laddove esigenze organizzative e di
servizio lo rendessero necessario.
Se è stata
rilasciata l’autorizzazione di cui trattasi, ovvero sono in
corso attività programmate, gli studenti, vigilati dai
collaboratori scolastici di turno, dovranno mantenere un
comportamento corretto a norma del presente regolamento e
secondo il particolare uso dell’attrezzatura di cui
trattasi. Nel caso di uso scorretto e/o di comportamento
indisciplinato, la relativa autorizzazione potrà essere
sospesa anche ad horas su iniziativa del docente in
servizio, che provvederà a darne tempestiva comunicazione al
Dirigente per l’adozione dei provvedimenti del caso.
TITOLO V – ATTIVITÀ
PARASCOLASTICHE
Art. 47 – ATTIVITÀ PARASCOLASTICHE
(Viaggi di
istruzione, visite didattiche, attività culturali etc.)
Le attività di tipo
culturale e professionale che si svolgono nell’orario
scolastico sono obbligatorie per tutti gli studenti. Essi
rappresentano un momento fondamentale didattico e culturale,
al quale gli allievi devono partecipare anche nel momento
della relativa programmazione.
Su indicazione del
Consiglio di Istituto, previa delibera del Collegio docenti,
i Consigli di classe decidono i tempi, modi e termini di
svolgimento delle visite guidate e dei viaggi di istruzione,
costituenti attività integrative dei curricoli di studio.
Nelle riunioni di
programmazione di ottobre, i consigli di classe elaborano un
progetto di massima per i viaggi di istruzione e le visite
guidate. Le famiglie e gli allievi hanno il diritto–dovere
di partecipare attivamente con proposte e suggerimenti alle
decisioni di cui al presente articolo. Il coordinatore
consegna al Dirigente scolastico il progetto e il verbale di
approvazione del consiglio di classe entro e non oltre il 20
dicembre, onde consentire il tempestivo svolgersi delle fasi
organizzative successive, ove le attività proposte debbano
svolgersi in primavera.
Soltanto le visite
guidate a mostre o manifestazioni di carattere professionale
possono essere approvate in ogni tempo dell’anno scolastico,
con analoga procedura (progetto, approvazione del Consiglio
di Classe e del Consiglio di Istituto).
Dieci giorni prima
della partenza per le visite guidate e un mese prima della
partenza per i viaggi di studio, il docente coordinatore
deposita presso la segreteria didattica la distinta
contenente, classe per classe, i nomi dei partecipanti e le
rispettive autorizzazioni; le ricevute del versamento di
tutte le quote. Le quote di partecipazione a carico
dell’allievo dovranno essere corrisposte a cura di
quest’ultimo , esclusivamente a mezzo versamento su c/c
postale intestato all’Istituto, all’uopo utilizzando i
bollettini prestampati forniti dalla segreteria.
L’effettuazione tardiva del versamento e/o la mancata
allegazione delle autorizzazioni richieste impedirà
all’allievo di partecipare all’attività programmata.
Per poter
realizzare un viaggio d’istruzione è necessaria, di norma,
la partecipazione di almeno i due terzi della classe.
L’incarico di
accompagnare le classi viene conferito dal Dirigente
scolastico, tenuto conto, possibilmente, delle preferenze e
delle disponibilità offerte dai docenti.
I docenti designati
possono chiedere ed ottenere di essere esonerati per gravi e
documentati motivi.
Il docente
accompagnatore, che è responsabile della classe secondo
quanto previsto dalle normative vigenti, e tra l’altro dalle
norme del codice civile, come integrate dalle norme che
regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti dello Stato e
dalle norme del Contratto Collettivo, dovrà informare
immediatamente il Dirigente scolastico se nel corso
dell’attività programmata si siano verificati fatti che
possano richiedere l’applicazione di sanzioni disciplinari,
fermo il dovere di denunciare all’autorità di pubblica
sicurezza fatti che possano costituire illeciti penali.
In ogni caso il
docente accompagnatore sarà tenuto a consegnare al
coordinatore relazione scritta della attività espletata,
fornendo ogni notizia utile circa le ricadute didattiche.
TITOLO VI – ORGANI
COLLEGIALI
Art. 48 – DISPOSIZIONI GENERALI SUL
FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI
La convocazione
degli organi collegiali deve essere disposta con un
preavviso non inferiore ai cinque giorni. L’avviso di
convocazione deve indicare gli argomenti da trattare nella
seduta.
Eventuali documenti
sui quali dovranno svolgersi le discussioni poste all’O. d
G. dovranno essere portati a conoscenza dell’assemblea, a
cura dei diretti interessati e/o degli organi o dei soggetti
proponenti nei cinque giorni che precedono la riunione. Il
Dirigente scolastico garantisce l’osservanza dei predetti
termini e l’assolvimento degli adempimenti.
Di ogni seduta
viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal
segretario, steso su apposito registro con pagine numerate.
Alle riunioni del
Collegio dei Docenti e del Consiglio di Classe possono
partecipare, su invito degli stessi, tutte le persone,
associazioni o enti, con modalità autonomamente stabilite
dagli organi stessi.
Ciascun organo
collegiale programma le proprie attività con quelle degli
altri organi collegiali e con modalità autonome.
Le elezioni per gli
organi collegiali di durata annuale hanno luogo
possibilmente nello stesso giorno ed entro il secondo mese
dell’anno scolastico e comunque nel rispetto delle norme e
dei regolamenti vigenti.
Art. 49 – ASSEMBLEE DEI GENITORI
I genitori hanno il
diritto di riunirsi in assemblee di classe e di Istituto,
utilizzando i locali della scuola, negli orari che verranno
di volta in volta concordati con il Dirigente scolastico. Il
registro o i registri dei verbali verranno consegnati in
presidenza a cura dei rappresentanti di classe dei genitori
e archiviati al termine dell’anno scolastico per
disposizione del Dirigente scolastico. Le assemblee si
svolgono al di fuori dell’orario delle lezioni. Alle
assemblee può partecipare il Dirigente scolastico e i
docenti, rispettivamente della classe o dell’Istituto, con
diritto di parola.
Art. 50 –
CONVOCAZIONE DEI CONSIGLI DI CLASSE E DEL COLLEGIO DEI
DOCENTI
Il Consiglio di
classe è presieduto dal Dirigente scolastico o dal
Coordinatore all’uopo delegato all’inizio di ciascun anno
scolastico; è convocato dal Dirigente scolastico e su
richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi
membri.
Il Collegio dei
docenti si riunisce ogni qualvolta il Dirigente ne ravvisi
la necessità, oppure quando ne faccia richiesta motivata
almeno un terzo dei suoi componenti o il Consiglio di
Istituto.
Le riunioni del
Collegio hanno luogo, di regola, in orario di servizio in
ore non coincidenti con l’orario di lezione. I supplenti,
anche se temporanei, sono tenuti a partecipare.
Il Collegio può
operare sia in forma plenaria, obbligatoria quando ciò sia
richiesto da norme che presuppongono tale modalità ovvero
quando la trattazione di argomenti di carattere generale lo
esige, sia in forma articolata in Commissioni, Dipartimenti,
Gruppi di lavoro o altro.
Art. 51 –
CONSIGLIO DI ISTITUTO
I lavori del
Consiglio di Istituto sono disciplinati da un separato
regolamento che qui si riporta.
-
Le competenze
del C.I. sono stabilite dall’art. 6 Decreto
Presidenziale 31 Maggio 1974 n. 416 e successive
modificazione e disposizioni ministeriali.
-
Il Presidente
rappresenta il Consiglio: ne convoca e presiede le
riunioni. In caso di assenza e impedimento le sue
funzioni sono esercitate dal vice-presidente.
-
Il C.I. è
convocato: su iniziativa del Presidente; su richiesta
del Dirigente scolastico; su richiesta della Giunta
Esecutiva; su richiesta di 1/3 dei componenti; su
richiesta di 1/3 dei docenti della Scuola; su richiesta
del Collegio dei docenti; su richiesta di ½ dei non
docenti dell’Istituto; su richiesta dell’assemblea dei
genitori e/o degli studenti; su richiesta dei
rappresentanti dei genitori di almeno 5 classi.
-
Le riunioni
ordinarie del C.I. sono tenute di norma una volta al
mese nel periodo Settembre/Giugno e in via straordinaria
quando richiesto dalle singole componenti come da art.
3. La loro durata dovrà essere, di norma, non superiore
alle due ore e trenta.
-
Le riunioni del
C.I. si svolgono in orario compatibile con gli impegni
di lavoro dei componenti il C.I.. Trascorsi 20 minuti
dall’ora stabilita senza la presenza di metà più uno dei
componenti il C.I., la riunione viene rinviata.
-
Le riunioni del
C.I., ai sensi della legge n. 748 dell’11/10/1977 art.
2, sono aperte a tutte le componenti della scuola e ai
consiglieri di circoscrizione con facoltà di intervento,
su invito specifico del Presidente. Il C.I. invita alle
proprie sedute rappresentanti della Provincia, del
Comune, del Quartiere, del Distretto scolastico, dei
sindacati quando ritenga che gli argomenti all’o.d.g.
vengano meglio chiariti ed approfonditi con la loro
partecipazione. Le sedute sono aperte anche ad altri
C.I., ad associazioni con finalità culturali, sportive,
ricreative, assistenziali, previo invito del C.I. Il
Presidente del Consiglio può accertare il diritto di
presenza alle riunioni.
-
L’avviso di
convocazione del C.I., firmato dal Presidente, deve
contenere l’o.d.g., e deve pervenire ai componenti
almeno 5 giorni prima della riunione. Comunicazione deve
essere data a tutte le componenti della scuola, agli
alunni, ai genitori, al personale docente e non docente
mediante pubblicazione all’albo dell’Istituto. In caso
di particolare urgenza, valutata a discrezione del
Presidente e del Presidente della G.E. , il C.I. può
essere convocato con un preavviso di 24 ore a mezzo
telefonico e telegrafico. Tutti gli atti e documenti
preparatori predisposti dalla G.E. dovranno essere
disponibili alla consultazione dei Consiglieri almeno
due giorni prima della data stabilita per la riunione
stessa.
-
E’ dovere del
Presidente porre in discussione tutti gli argomenti
iscritti nell’o.d.g. nella successione in cui compaiono.
Prima che inizi la discussione di un argomento ognuno
dei consiglieri può presentare una mozione d’ordine nel
senso che la discussione non debba svolgersi (questione
"pregiudiziale") oppure che la discussione debba subire
un rinvio (questione "sospensiva"). La questione
sospensiva può essere posta anche durante la
discussione. La mozione d’ordine determina la
sospensione sull’argomento all’o.d.g. Sulla mozione
d’ordine possono parlare un membro a favore e uno
contro, per non più di cinque minuti ciascuno.
Sull’argomento dell’eccezione si pronuncia poi il
Consiglio.
-
I lavori del
Consiglio e gli argomenti all’o.d.g. sono predisposti
dalla Giunta esecutiva. Il Consiglio può votare a
maggioranza il mutamento dell’ordine dei punti da
discutere o inserirne di nuovi con delibera a
maggioranza. Il Presidente regola l’andamento della
discussione previa l’iscrizione dei membri a prendere la
parola. Anche sulle modalità di conduzione dei lavori si
possono presentare mozioni d’ordine che devono essere
messe subito in discussione con un intervento a favore e
uno contro per la durata massima di due minuti. Dal
momento in cui inizia la votazione su un argomento
sottoposto al giudizio del Consiglio, nessuno può più
prendere la parola. Ogni proposta è approvata quando sia
stata votata favorevolmente dalla metà più uno dei
votanti. In caso di parità prevale il voto del
Presidente.
-
I verbali delle
riunioni del C.I. saranno redatti dal segretario su
apposito registro depositato presso il Presidente della
G.E., a disposizione di tutte le componenti della
scuola. Ciascun verbale dovrà contenere l’o.d.g. della
riunione, la sintesi delle discussioni, il testo delle
delibere presentate, l’esito delle votazioni, il
nominativo dei componenti il C.I. in ordine agli
interventi compiuti, nonché le dichiarazioni che i
componenti chiedono espressamente che vengano iscritte.
Copie delle delibere sarà esposta all’albo della scuola
entro cinque giorni dalla data di approvazione. Il
verbale viene letto e approvato all’inizio della seduta
successiva.
-
Le proposte di
delibera devono essere discusse, votate, verbalizzate su
un testo scritto, consegnato al segretario. Le delibere
del C.I. si intendono approvate quando sia favorevole la
maggioranza dei voti validamente espressi. Ai sensi
dell’art. 6 D.P.R. del n. 416/1974 la G.E. darà
esecuzione alle delibere approvate dal C.I. Per le
delibere di spesa darà assenso, accertata la copertura
finanziaria dei capitoli di bilancio interessati e la
disponibilità di fondi; tutte le delibere che comportano
oneri per la scuola dovranno stabilire anche i capitoli
di spesa sui quali tali oneri dovranno essere
addebitati.
-
Il C.I. può
costituire al proprio interno per materie specifiche e
di particolare importanza, delle commissioni di lavoro,
che svolgono la loro attività secondo le direttive e i
tempi stabiliti dal C.I. Dette commissioni sono composte
da rappresentanza di ciascuna componente. I risultati
dei lavori sono esposti dal coordinatore al C.I.
-
I componenti il
C.I. i quali non intervengono, senza giustificati
motivi, a tre sedute consecutive, decadono dalla carica
e vengono surrogati con le modalità previste dal D.P.R.
416 /1974.
-
La G.E. è
convocata dal suo Presidente ogni qual volta è indetta
la riunione del C.I., o su richiesta di almeno due dei
suoi membri. La convocazione può essere telefonica con
un preavviso di almeno 48 ore e l’orario dovrà essere
compatibile con gli impegni di lavoro dei suoi
componenti. Le riunioni della G.E. sono valide con la
presenza di almeno quattro dei suoi componenti, e la
seduta non supererà, di norma, le due ore.
-
Il C.I. si
prefigge di mantenere contatti con il Collegio dei
Docenti, con il personale non docente, con i Consigli di
Classe, con il Comitato dei Genitori a mezzo del
Dirigente scolastico, che curerà il raccordo tra le
diverse componenti e le loro articolazioni all’interno
dell’Istituto e sul territorio, anche delegando le
relative funzioni ai collaboratori che agiranno in
raccordo con le funzioni strumentali di volta in volta
competenti.
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Il presente
Regolamento sostituisce ogni norma di regolamento
precedentemente in vigore e troverà applicazione in ogni
ambiente del Liceo Classico Statale "GIUSEPPE GARIBALDI" di
Napoli, in ogni sua pertinenza, sede o succursale, come in
ogni altro ambiente ove si esplichi l’attività
dell’Istituto.
Nel corso degli
esami che si svolgano nell’Istituto il presente Regolamento
trova applicazione anche nei confronti di alunni ed
operatori esterni.
Al presente
Regolamento verrà data ampia diffusione a cura del Dirigente
scolastico.
A tal fine sono
chiamate a collaborare tutte le componenti della comunità
scolastica, specie e tra l’altro coloro che rivestono ruoli
ufficiali: Direttore amministrativo, docenti coordinatori,
funzioni strumentali, coordinatori dei Dipartimenti,
coordinatori di classe, rappresentati delle famiglie e delle
loro associazioni e comitati, rappresentanti degli studenti,
rappresentanti del Comitato studentesco e delle Associazioni
degli studenti.
Copia del presente
Regolamento verrà pubblicata all’Albo dell’Istituto, dove
resterà affisso per un tempo non inferiore a quindici
giorni, nel corso dei quali è fatto obbligo di prenderne
conoscenza a tutti i soggetti della comunità scolastica.
Il Regolamento
entra in vigore al quindicesimo giorno dalla data di
pubblicazione all’Albo. Ogni interessato ha il diritto di
estrarre copia del Regolamento, secondo la priorità delle
richieste, a cura del Direttore Amministrativo o di un suo
delegato, il cui nominativo verrà reso noto mediante
apposito avviso pubblicato all’Albo.
E’ fatto obbligo di
osservare il presente Regolamento a tutti coloro che fanno
parte della comunità scolastica.
Non è ammessa
l’ignoranza delle disposizioni in esso contenute, a meno che
non si provi l’assoluta impossibilità a venirne a
conoscenza.
Al fine di
consentire la responsabile partecipazione di ciascuno alla
vita della comunità scolastica, ogni classe riceverà copia
per estratto del Regolamento di Istituto. In particolare,
una copia del Regolamento verrà consegnata, a cura del
Dirigente scolastico, ai rappresentanti di classe e di
Istituto degli alunni e delle famiglie, ai presidenti delle
rispettive associazioni e e/o comitati, fermo restando il
diritto di ciascuno ad estrarne copia integrale a norma
delle disposizioni che precedono.
Al fine di favorire
e agevolare la partecipazione attiva e responsabile di
ciascuno alla vita della comunità scolastica, una volta al
mese, a far data dalla seconda metà del mese di settembre di
ciascun anno, secondo quanto verrà di volta in volta
comunicato a mezzo affissione all’Albo, nei luoghi e con le
modalità che verranno previsti, l’Istituto metterà a
disposizione di chiunque vi abbia interesse, personale
abilitato a fornire chiarimenti ed indicazioni sulla Carta
dei Servizi e le sue concrete articolazioni (Regolamento,
POF), nonché sulle norme dello Statuto delle Studentesse e
degli Studenti ed eventuali altre normative.
Tale servizio potrà
essere svolto anche dagli alunni a vantaggio della
componente di cui fanno parte, secondo le modalità stabilite
dalle organizzazioni studentesche.
PATTO EDUCATIVO DI
CORRESPONSABILITÀ
SCUOLA – FAMIGLIE - STUDENTI
(ai sensi del DPR 235 del 21
novembre 2007 art. 3)
Il liceo
"Garibaldi" è una scuola radicata nelle proprie tradizioni
classiche ed umanistiche, ma nello stesso tempo aperta alle
trasformazioni culturali contemporanee e alle esigenze di
innovazione; si pone l’obiettivo di fornire agli studenti,
attraverso l’attività didattica e progettuale, gli strumenti
logici, metodologici e culturali indispensabili al prosieguo
degli studi e ad un positivo inserimento nel mondo del
lavoro. L’azione educativa, attenta ai temi del disagio
giovanile e desiderosa di rispondere alla necessità di
ascolto, promuove la crescita dello studente come persona
autonoma nel formulare giudizi e operare scelte, nella
consapevolezza di sé e nel rispetto degli altri.
L’offerta formativa
persegue un ambizioso doppio binario: potenziamento dei
saperi disciplinari articolati nei fondamentali assi
culturali da un lato e cittadinanza attiva e impegnata
dall’altro (cfr. DM 139/07 sull’obbligo scolastico). Alla
base della scelta, la consapevolezza che la ricerca sul
passato è necessaria per la costruzione del futuro, che lo
sguardo attento al mondo presente apre all’autonomia, alla
responsabilità, alla partecipazione. Queste le linee guida
essenziali del piano dell’offerta formativa per l’a.s.
2008/2009: