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P R E M E S S A

In conformità a quanto previsto dalle normative vigenti, specie e tra l’altro:

- dalle norme sull’autonomia scolastica art.21 della Legge 59/97, D.M. 251/98 sulla sperimentazione dell’autonomia, D.P.R. 275/99 o regolamento sull’autonomia;

- dalle norme sulle scuole aperte e le attività extracurricolari D.P.R. 567/96, modificato e integrato dal D.P.R.156/99;

- dalle norme sull’accoglienza Legge 9/99 D.M. 323/99 o Regolamento sull’attuazione dell’art. 1 della Legge 9/99;

- dalle norme contenute nello Statuto delle Studentesse e degli Studenti - D.P.R. 24 giugno 1998, n.249, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27.7.1998 (art6 – comma 1), e nel D.P.R. 235/07;

- del vigente CCNL Comparto Scuola e del Contratto decentrato;

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

 - sentito il Collegio Docenti;

- sentite le rappresentanze delle famiglie, delle studenti e del personale ATA;

- su proposta del Dirigente Scolastico;

ADOTTA

il presente Regolamento che vuole testimoniare una volontà rispettosa delle libertà costituzionali.

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 – VITA DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA

La scuola è il luogo in cui si esercita il diritto allo studio, si sviluppano le capacità individuali, anche attraverso il recupero delle situazioni di svantaggio. Nella scuola ognuno collabora, pur nella diversità del proprio ruolo, alla crescita della persona, in tutte le sue dimensioni, al fine di preparare l’allievo all’inserimento consapevole nella società.

L’Istituto elabora un progetto educativo ispirato a criteri di efficienza ed efficacia attraverso forme di  interazione con il territorio nel quale opera, la flessibilità organizzativa dei servizi amministrativi, dell’offerta formativa integrata con le Istituzioni, gli Enti culturali, la relazione insegnante-studente, la cura con la quale si persegue il fine di sviluppare l’identità, il senso di responsabilità e l’autonomia individuale di ciascun alunno. L’Istituto persegue altresì l’obiettivo di fornire agli studenti conoscenze culturali e professionali sempre più aggiornate e spendibili nel mondo del lavoro, con il quale collabora attivamente, tra l’altro attraverso proficue iniziative di stage.

La comunità scolastica è ispirata ai valori di democrazia e pertanto assicura agli studenti libertà di espressione in tutte le sue forme, un’educazione che miri al rispetto di sé e degli altri, al raggiungimento dell’autocontrollo, nonché al pluralismo delle idee. A tal fine l’Istituto favorisce una gestione partecipata della scuola nell’ambito delle funzioni e dei compiti degli organi collegiali e delle attività extra-scolastiche.

Nella scuola operano quattro componenti: studenti/studentesse, docenti, personale non docente e genitori.

Art. 2 - MEZZI DI ESPRESSIONE E COMUNICAZIONE

Ogni componente dispone di appositi spazi murali per l’affissione di manifesti, comunicati, giornali,  inerenti ad ogni aspetto della vita della scuola.

La distribuzione agli studenti di ciclostilati o di altro materiale di informazione può essere  effettuato prima dell’inizio e dopo il termine delle lezioni.

Il personale docente e non docente e le RSU potranno disporre degli strumenti di riproduzione secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento.

Le comunicazioni ufficiali della scuola al personale docente sono trasmesse mediante circolari inserite in un apposito registro a disposizione in sala docenti. Sarà cura dei docenti prenderne giornalmente visione.

Gli ordini di servizio al personale ATA sono inseriti in apposito registro a disposizione negli uffici di Segreteria. E’ fatto obbligo al predetto personale di prenderne visione.

Le comunicazioni della scuola al pubblico sono affisse all’Albo di Istituto e pubblicate sul sito web: www.liceogaribaldi.com.

Art. 3 – AGIBILITÀ/SALUBRITA’ DEI LOCALI DELL’ISTITUTO

Nei limiti delle concrete possibilità della struttura, l’Istituto recepisce lo spirito delle normative vigenti circa l’adeguamento degli ambienti per l’accoglimento di portatori di handicap e per la tutela della salute fisica e psicologica degli utenti e si impegna ad attuare progressivamente ogni misura idonea a garantire la salubrità e la sicurezza dei locali.

Al fine di garantire il rispetto del diritto individuale alla salubrità degli ambienti, viene tutelato il diritto di protezione dal fumo passivo attraverso il divieto, rivolto a tutte le componenti scolastiche, di fumare in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

E’ compito dei collaboratori scolastici, nei limiti delle proprie mansioni, sorvegliare affinché gli alunni non fumino nei locali dell’Istituto.

La violazione del divieto di fumare ad opera dei soggetti della comunità scolastica comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Degna di rilievo l’opera di prevenzione, già in atto nella scuola e promossa da un gruppo di docenti (cfr. verbali 1-2-3-4 della Commissione Antitabagismo agli atti della scuola e pubblicati sul sito web d’Istituto), non solo al fumo, ma anche all’alcool, alla droga, ad un uso scorretto dei farmaci, nonché ad una corretta educazione alimentare.

Nel merito il Dirigente Scolastico ha i poteri e i doveri di cui alle normative vigenti.

Art. 4 – UTILIZZAZIONE DEI LOCALI DELL’ISTITUTO PER FINI EXTRA-SCOLASTICI

Tutte le componenti possono riunirsi nella scuola, al di fuori dell’orario scolastico, concordando con il Dirigente Scolastico il periodo di utilizzazione dei locali. Dovranno essere comunicati, inoltre, il nome del promotore o dei promotori, che si assumono la responsabilità dell’assemblea,  e l’ordine del giorno posto in discussione.

Per gli studenti è necessaria la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Art. 5- DOVERI DI TUTTE LE COMPONENTI DELL’ISTITUTO

Il Dirigente scolastico, i docenti, il personale non docente e gli studenti sono tenuti a mantenere un atteggiamento di rispetto reciproco. Ogni espressione fisica o verbale violenta o che leda comunque la dignità del prossimo, è considerata grave trasgressione ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento.

Tutti i lavoratori della scuola sono tenuti a rispettare il codice deontologico della rispettiva categoria di appartenenza, le norme e i regolamenti degli impiegati dello Stato, le norme delle contrattazioni collettive.

In ogni caso, al fine di rendere concretamente operante il diritto di partecipazione di tutte le componenti della Comunità scolastica alla vita dell’Istituto, il Dirigente scolastico favorirà i momenti di incontro (informativi e/o propositivi) cui saranno invitati a partecipare i rappresentanti di ciascuna categoria componente il Consiglio di Istituto e tutti coloro che svolgono incarichi e rivestono funzioni all’interno dell’Istituto.

Studenti, docenti, non docenti avranno cura delle attrezzature della scuola.

Eventuali danneggiamenti daranno origine a procedimenti disciplinari e/o giurisdizionali  anche per il risarcimento del relativo danno.

La puntualità nel rispetto degli orari è posta come norma nell’espletamento dell’attività scolastica e deve essere pertanto rispettata rigorosamente da tutte le componenti della scuola.

In particolare è compito preciso degli insegnanti sensibilizzare e responsabilizzare gli studenti al rispetto degli orari di ingresso.

E’ tollerato l’uso dei telefoni cellulari nei corridoi e nelle sale comuni dell’Istituto. Per contro è vietato a tutte le componenti della scuola l’uso dei telefoni cellulari nell’aula dove si svolgono le lezioni, nei laboratori, nella palestra, nella biblioteca e in generale in tutti i locali ove si svolgono attività didattiche.

Art. 6 - DOVERI DEL PERSONALE DOCENTE. IL CONTRATTO FORMATIVO

Al fine di garantire e rendere effettiva la partecipazione di tutti gli allievi al dialogo formativo, nel rispetto dei ritmi individuali di apprendimento, i docenti organizzeranno il proprio lavoro liberamente e in linea con i lavori degli organi collegiali di cui fanno parte, tenendo conto delle eventuali istanze e delle esigenze motivate rappresentate dagli  allievi.

L’Istituto espressamente salvaguarda la libertà di insegnamento.

Gli alunni hanno diritto alla trasparenza della valutazione, che riveste un’importanza strategica nel processo formativo, in quanto sollecita l’alunno a prendere coscienza dei livelli di conoscenze ed abilità raggiunti.

A tal fine è diritto dell’allievo e non solo dei rappresentanti di classe, conoscere il contenuto del contratto formativo, i criteri di valutazione concordati a livello collegiale e i risultati delle prove scritte e orali, anche attraverso l’espressione sintetica del voto.

Gli studenti hanno, inoltre, il diritto-dovere di chiedere chiarimenti. Una volta condivisi gli aspetti del contratto formativo, gli alunni sono obbligati a rispettarne i termini per quanto di loro competenza.

Il Dirigente scolastico nel presiedere i Consigli di classe ha il ruolo fondamentale di garantire la trasparenza dell’iter valutativo e l’attuazione delle delibere collegiali.

Gli alunni hanno il diritto di concordare con i docenti, che, nei limiti in cui ciò è possibile, non vi si sottrarranno, la distribuzione del carico di lavoro, la distribuzione temporale delle verifiche e la realizzazione di interventi compensativi per gli alunni con difficoltà di apprendimento.

Le decisioni assunte collegialmente dai docenti nel Consiglio di classe e nel Collegio dei docenti vincolano a comportamenti coerenti.

Durante lo svolgimento di qualsiasi attività connessa con la didattica e durante le assemblee di classe, i docenti sono responsabili della classe in cui prestano servizio.

Il diario di classe deve essere riportato in vicepresidenza personalmente dal docente in servizio all’ultima ora.

Tutte le annotazioni sui registri vanno convalidate con firma leggibile.

Sul registro personale e sul diario di classe, stante il valore legale che gli stessi rivestono, non vanno effettuate cancellature non leggibili né sovrapposizioni di voto. Eventuali errori vanno corretti e controfirmati, se del caso anche con apposite annotazioni datate.

Gli elaborati corretti, scritti e pratici, devono essere consegnati alla fine del quadrimestre in vicepresidenza e collocati in apposito armadio. I registri personali al termine degli scrutini vanno consegnati in Vicepresidenza.

Per l’utilizzo delle aule speciali, i docenti sono tenuti a consultare e osservare i regolamenti affissi nei singoli laboratori.

ART. 7 – DOVERI DEL PERSONALE NON DOCENTE

I collaboratori scolastici sono tenuti a effettuare il servizio di pulizia nei limiti delle mansioni loro affidate e a segnalare tempestivamente al Direttore Amministrativo eventuali difficoltà nell’espletamento delle stesse.

I collaboratori scolastici sono, inoltre, tenuti a sorvegliare gli allievi nei luoghi di competenza e a segnalare al Dirigente scolastico comportamenti non consoni all’istituzione scolastica.

Il personale di turno all’ingresso dell’edificio deve rispettare gli orari di apertura e di chiusura fissati all’inizio di ciascun anno scolastico.

I collaboratori scolastici sono tenuti a trovarsi ai propri posti di servizio cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e al cambio dell’ora sorveglieranno le classi di rispettiva competenza attendendo l’arrivo del docente.

A tal fine all’inizio e alla fine delle lezioni i collaboratori scolastici avranno cura di essere regolarmente ai posti loro assegnati, eventualmente sospendendo altre attività, per collaborare con i docenti nell’azione di vigilanza.

Per tutto quanto qui non previsto e disciplinato, specie e tra l’altro con riferimento all’esercizio del diritto di partecipazione e di assemblea del personale in servizio nella scuola, si fa espresso rinvio alle normative vigenti e alle disposizioni contrattuali per ciascuna categoria.

Art. 8 – LIBERTA’ DI OPINIONE. OBBLIGHI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO. RICORSI CONTRO I PROVVEDIMENTI DEL D.S.

Tutti le componenti della comunità scolastica, individualmente o in forma associata, hanno il diritto di esprimere liberamente la propria opinione, con ogni mezzo di diffusione, nel rispetto delle norme che regolano l’uso della stampa e della diffusione via etere o per via telematica.

Stanti i doveri del Dirigente scolastico, primo fra tutti quello di garantire l’esercizio democratico delle libertà individuali, qualunque manifestazione di pensiero in qualunque forma espressa, se è destinata a circolare all’interno dell’Istituto, su supporti magnetici o cartacei, deve essergli sottoposta perché ne abbia conoscenza e quindi vi apponga l’apposito visto. Nessuno può realizzare volantinaggio o comunque diffondere scritti o materiale se non munito del prescritto visto. In mancanza, a parte la responsabilità penale personale se il fatto costituisce reato, il trasgressore sarà altresì responsabile in via diretta e/o di rivalsa per i danni eventualmente arrecati. Eccetto le ipotesi innanzi descritte, il responsabile della circolazione nell’Istituto di materiale non autorizzato sarà chiamato a rispondere in via disciplinare secondo le norme che regolano il rapporto di lavoro, ovvero se trattasi di uno studente dell’Istituto, sarà soggetto ad allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica nelle forme e modalità di cui al presente Regolamento. Contro il provvedimento motivato del Dirigente scolastico che neghi il visto, ogni studente può proporre ricorso, entro cinque giorni, all’Organo di garanzia, costituito a norma del presente Regolamento.

Per le comunicazioni di carattere sindacale e le relative responsabilità, si rinvia espressamente a quanto previsto dalle normative e dal vigente Contratto integrativo d’Istituto.

Nessuno può essere sottoposto  a sanzioni per le opinioni e i pensieri espressi nel rispetto della libertà di opinione, della dignità e del decoro di altri soggetti, appartenenti o estranei alla Comunità scolastica.

Art. 9 – FORMAZIONE DELLE QUARTE GINNASIALI

I criteri per la formazione e la composizione delle classi quarte ginnasiali prevedono: formazione di classi con lo stesso numero di studenti; formazione di classi miste rispetto alla proporzionalità numerica tra maschi e femmine; formazione di classi eterogenee per livelli sulla base del giudizio di licenza media degli allievi.

L’assegnazione degli alunni alle diverse sezioni viene effettuata accogliendo, in linea di massima, le richieste dei genitori, nel rispetto dei criteri sopra esposti, e consentendo la formazione di gruppi di due o tre studenti, in presenza di domanda di abbinamento precedentemente inoltrata alla scuola. Nel caso di richieste maggiori rispetto al numero massimo di allievi prefissati per ogni singola classe, si procede all’esclusione degli alunni in soprannumero per mezzo di pubblico sorteggio ed alla loro assegnazione ad altro corso. Si prevede il diritto per i fratelli e le sorelle di studenti ancora frequentanti di essere assegnati, su esplicita richiesta dei genitori, alla stessa sezione di questi ultimi.

TITOLO II – PRINCIPI DEL REGOLAMENTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE (DPR 249/98)

Art. 10 – DIRITTI DEGLI STUDENTI                                                                                                                                                          

I diritti degli studenti (art.2 DPR 249/98), usufruiti nell’ambito delle disponibilità di risorse umane, finanziarie, logistiche e delle attrezzature assegnate alla scuola, attengono alla formazione culturale e professionale, al rispetto, alla valorizzazione e orientamento, all’informazione sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, alla formulazione di richieste educative, alla solidarietà, alla riservatezza, alla partecipazione attiva e responsabile al dialogo educativo, alla valutazione trasparente e tempestiva, all’assemblea e alla consultazione, alla scelta tra le attività elettive, all’accoglienza, al rispetto e tutela delle situazioni personali, ad adeguate strutture e tecnologie, all’accesso alle risorse culturali e tecniche, a un ambiente salubre e favorevole alla crescita della persona, a iniziative integrative, di recupero, promozione della salute, alla proposta e realizzazione di attività promosse dagli studenti, alla continuità del legame con ex-studenti e con la loro Associazione.

Art. 11 – PARTECIPAZIONE

Nello spirito di attuazione dei principi costituzionali, l’Istituto garantisce l’effettiva e responsabile partecipazione degli studenti all’organizzazione della vita della comunità scolastica, nel rispetto delle competenze istituzionali degli altri soggetti che vi operano, con l’osservanza delle norme di legge e del presente Regolamento.

L’Istituto riconosce come irrinunciabile il diritto degli studenti a un armonico e completo sviluppo della personalità e pone la realizzazione di questo diritto tra gli obiettivi primari da conseguire attraverso il dialogo educativo. A tal fine il Contratto Formativo e il POF (Piano dell’Offerta Formativa) contengono le linee di un programma educativo finalizzato alla crescita integrale della persona, attraverso un servizio educativo-didattico di qualità e attraverso offerte formative aggiuntive e integrative. Per partecipare responsabilmente a tale programma, ogni studente ha il diritto-dovere di collaborare innanzi tutto alla sua fase educativa, nel rispetto delle forme di partecipazione e delle competenze riservate agli altri soggetti operanti nella Comunità scolastica.

Art. 12 – DIRITTO-DOVERE DI PARTECIPAZIONE IN SPECIFICI AMBITI: LA PROGRAMMAZIONE

E’ un diritto-dovere degli studenti partecipare responsabilmente alle decisioni che attengono alla programmazione disciplinare e interdisciplinare attraverso la discussione e la condivisione del Contratto formativo, all’elaborazione degli obiettivi didattici e dei criteri di valutazione, alla scelta dei libri di testo e all’acquisto del materiale didattico. A tal fine, a parte i casi di partecipazione istituzionalizzata agli organi di istituto, ogni studente, singolarmente o attraverso proprie rappresentanze e associazioni, ha il diritto-dovere di far pervenire liberamente osservazioni, proposte, progetti, ai soggetti (Consiglio di Classe, Consiglio di Istituto, Collegio Docenti) di volta in volta interessati. A tal fine gli studenti  riceveranno notizia delle riunioni e dei lavori degli operatori scolastici attraverso apposite circolari affisse all’Albo dell’Istituto, con l’indicazione del referente, studente e/o docente, cui è possibile rivolgersi per l’esercizio del diritto in oggetto.

Art. 13 – REDAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO O SUA MODIFICA

In relazione a quanto previsto dalle disposizioni che precedono, è espressamente garantito il diritto degli studenti a partecipare alla redazione e/o modifica del Regolamento di Istituto, così come vi hanno diritto le famiglie e il personale ATA.

Art. 14 – PARITA’ DI TRATTAMENTO E INIZIATIVE PER ELIMINARE SITUAZIONI DI SVANTAGGIO

In attuazione del diritto allo studio, l’Istituto garantisce l’adozione progressiva di ogni iniziativa mirante a realizzare la parità di trattamento tra gli studenti, senza distinzioni di sesso, razza, lingua e religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali, nei limiti delle concrete possibilità e di un progressivo adeguamento.

Art. 15 – STUDENTI STRANIERI

La Comunità scolastica, nei modi e con le forme previste dalle normative vigenti,  riconosce e garantisce la libertà di confessione religiosa e il rispetto della vita culturale degli studenti. A tal fine l’Istituto si impegna a promuovere e garantire le iniziative anche interculturali, volte all’accoglienza, alla tutela della lingua e della cultura degli studenti stranieri.

Art. 16 – ADEGUAMENTI E CONCRETE INIZIATIVE

Nel caso di iscrizione di studenti stranieri, sarà favorito il raggruppamento per lingua e provenienza, fino ad un massimo di tre per classe. La programmazione educativa dovrà prevedere  apposite attività di sostegno e integrazione, per adattare l’insegnamento della lingua italiana alle specifiche esigenze degli studenti stranieri, promuovendo l’insegnamento della lingua e della cultura del Paese di origine, coordinandole con quello delle materie obbligatorie. In relazione alle specifiche esigenze, ove se ne manifesti la necessità, nel rispetto delle funzioni istituzionali, saranno previste forme di recupero attuate attraverso l’affidamento degli studenti stranieri a docenti tutor.

Art. 17 – RECUPERO DELLE SITUAZIONI DI SVANTAGGIO

Al fine di consentire a tutte gli studenti l’attiva partecipazione, innanzitutto al processo educativo, l’Istituto garantisce il rispetto dei ritmi individuali di apprendimento. Soprattutto attraverso il dialogo e le programmazioni disciplinari e interdisciplinari, l’Istituto si impegna a realizzare i necessari adeguamenti degli strumenti educativi alle concrete esigenze degli studenti, nel rispetto dei tempi e dei contenuti programmati dalle Autorità centrali. L’Istituto, inoltre, sostiene e promuove iniziative di recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, secondo quanto concretamente previsto dal POF.

Art. 18 – RECUPERO DEI RITARDI NELLA PREPARAZIONE CAUSATI DALLE ASSENZE

In caso di assenze frequenti, che superino nel quadrimestre il 30% del monte ore di lezione programmato, è presumibile che l’allievo incontri notevoli difficoltà nel recuperare il programma di studio non curato con i docenti. A tal fine, con lo scopo di accertare le carenze e le difficoltà e di poter intervenire tempestivamente in modo concreto e con appositi strumenti di recupero, ogni docente formalizzerà un’attenta verifica della preparazione raggiunta dall’allievo nella propria disciplina e riferirà al Consiglio di Classe i risultati. Il Consiglio di Classe avrà il compito di valutare la preparazione complessiva dell’allievo e di proporre eventuali interventi di recupero ovvero, nel corso dell’ultimo scrutinio, deliberare che l’alunno non venga ammessa a frequentare il successivo corso di studi per le gravi carenze accumulate che renderebbero impossibile affrontare gradi di difficoltà più elevati nel successivo anno di studi. In questo caso sarà cura delle famiglie, possibilmente in accordo con l’istituzione scolastica, attivare forme di intervento su eventuali situazioni di disagio.

Art. 19 – DIRITTO DI ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI

Gli alunni hanno il diritto di riunirsi in Assemblee di classe e di Istituto. Le assemblee rappresentano un’occasione per approfondire i problemi della scuola e della società, oltre che un esercizio di partecipazione democratica.

Il coordinamento delle classi dovrà avvenire ad opera dei rappresentanti di classe costituiti in un comitato studentesco, secondo il regolamento delle assemblee che il comitato dovrà liberamente formulare, inviandone copia al Consiglio di Istituto affinché ne prenda visione.

In mancanza di un regolamento formulato dal Comitato studentesco, alle assemblee di classe e di Istituto si applicheranno le norme previste dalla legge.

In ogni caso in base alle normative vigenti  è consentito lo svolgimento di un’assemblea di classe e una di Istituto al mese, la prima nei limiti di due ore giornaliere di lezione, la seconda per l’intero orario giornaliero di lezione.

L’assemblea di classe non può svolgersi, per il medesimo anno scolastico, sempre lo stesso giorno della settimana.

Alle assemblee di istituto possono essere invitati a partecipare esperti di problemi sociali, tematiche culturali, ambiti artistici e scientifici indicati dagli studenti. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio di Istituto.

A richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

Al di fuori delle assemblee di istituto gli allievi hanno diritto di riunirsi in altra assemblea mensile che però deve svolgersi al di fuori dell’orario di lezione e subordinatamente alla disponibilità dei locali.

Non possono essere autorizzate assemblee studentesche nel mese conclusivo delle lezioni.

Non potranno essere autorizzate assemblee che si svolgano in ore notturne e comunque senza l’osservanza delle normali precauzioni per evitare danni a cose e persone appartenenti alla Comunità Scolastica.

I partecipanti ad assemblee e/o riunioni non autorizzate saranno passibili di allontanamento dalla comunità scolastica, a norma e con le garanzie del presente regolamento.

L’assemblea di classe e di Istituto funzioneranno secondo le norme del regolamento che gli studenti hanno il diritto–dovere di darsi all’inizio dell’anno scolastico, attraverso il comitato studentesco costituito dai rappresentanti di classe.

L’assemblea di classe è convocata dai rappresentanti di classe o da un numero di alunni pari a un terzo della classe.

L’Assemblea di Istituto è convocata su richiesta della maggioranza dei componenti del comitato studentesco di Istituto o su richiesta del 10% degli studenti dell’Istituto.

La convocazione delle Assemblee studentesche da farsi in orario di lezione, completa dell’ ordine del giorno, deve essere presentata al Dirigente scolastico almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per l’assemblea stessa.

Il Comitato studentesco o il presidente eletto dall’assemblea garantiscono il funzionamento democratico dell’assemblea, tutelando i diritti dei partecipanti.

Il presidente ha il potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o nel caso si constati l’impossibilità che l’assemblea si svolga ordinatamente.

Il Dirigente Scolastico, nell’esercizio dei suoi poteri–doveri ha il diritto di sciogliere le assemblee che non garantiscano l’ordinata e democratica partecipazione degli aventi diritto, anche a tutela delle minoranze dissenzienti e delle norme di sicurezza. Contro il provvedimento del Dirigente scolastico gli interessati possono proporre ricorso scritto alla medesima autorità, che dovrà decidere e motivare per iscritto la propria decisione.

Dello svolgimento delle assemblee di classe e di istituto dovrà essere effettuata apposita registrazione in un verbale cartaceo a cura di un segretario designato dal Presidente dell’assemblea, che provvederà a custodire il verbale fino alla successiva assemblea. I registri dei verbali alla fine dell’anno scolastico verranno consegnati al Dirigente scolastico, che ne ordinerà l’archiviazione.

Art. 20 – DIRITTO DI ASSOCIAZIONE DEGLI STUDENTI

Gli studenti hanno il diritto di associarsi liberamente. Ogni associazione studentesca deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento, provvedendo a comunicarlo al Consiglio di Istituto perché ne prenda visione.

Il Consiglio di Istituto potrà formulare proposte e chiedere rettifiche al regolamento. L’associazione è libera di non accogliere le  richieste del Consiglio di istituto, ma in questo caso dovrà motivare tale decisione.

Compatibilmente con le disponibilità dell’Istituto, le associazioni hanno il diritto di riunirsi liberamente nei locali dell’Istituto stesso al di fuori dell’orario scolastico.

Le associazioni saranno rappresentate da un presidente e possono prevedere nel loro interno altre cariche e responsabilità.

In ogni caso nei confronti della Comunità scolastica come degli estranei, ogni componente l’associazione studentesca assume la responsabilità per le proprie azioni.

Il regolamento e lo statuto dell’associazione devono garantire la partecipazione democratica di tutti i membri dell’associazione e il rispetto dei diritti individuali. Delle riunioni dell’associazione verrà redatta documentazione verbale conservata a cura del Presidente, che alla fine dell’anno consegnerà il verbale al Dirigente Scolastico che ne ordinerà l’archiviazione tra gli atti dell’Istituto.

Sul rispetto dei principi democratici che devono informare la vita delle associazioni studentesche veglierà il Dirigente Scolastico che ha il potere–dovere di ordinare lo scioglimento delle riunioni o anche delle associazioni che violino i diritti dei partecipanti o rechino disturbo all’ordinato e pacifico svolgimento della vita della  Comunità scolastica.

Contro il provvedimento di scioglimento delle riunioni e/o delle associazioni è ammesso ricorso alla stessa autorità da parte dei soggetti interessati. Il ricorso verrà deciso in via definitiva dal Dirigente scolastico che motiverà per iscritto la decisione.

Art. 21 – DOVERI DEGLI STUDENTI

I doveri degli studenti sono essenzialmente (art.3 DPR 249/98):

·         frequentare regolarmente e con puntualità assolvendo con assiduità agli impegni di studio;

·         partecipare alle attività programmate, integrative delle normali attività curricolari e costituenti parte integrante dell’attività educativa dell’Istituto;

·         comportarsi con rispetto nei confronti di tutte le componenti della scuola;

·         osservare le disposizioni di servizio ed organizzative;

·         osservare le norme di sicurezza relative all’utilizzo di laboratori e attrezzature didattiche;

·         usare correttamente il patrimonio della scuola, rispettando i beni di proprietà altrui e dell’ Istituto;

·         condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura, considerandolo fattore di qualità della vita nella scuola.

Art. 22 – INGRESSO STUDENTI - RITARDI

L’orario di ingresso viene fissato annualmente dal Consiglio di Istituto. Gli studenti, vigilati dai collaboratori amministrativi, al primo suono della campanella, che avverrà cinque minuti prima dell’orario fissato per l’inizio delle lezioni, entreranno nelle rispettive aule, dove saranno accolti dai docenti. Non è consentito l’ingresso degli studenti nell’Istituto prima del suono della campanella, salvo casi eccezionali, valutati di volta in volta dal Dirigente Scolastico o dal docente all’uopo delegato.

Trascorsi quindici minuti dall’inizio delle lezioni, il portone di accesso all’edificio verrà chiuso, per motivi di sicurezza, a cura del collaboratore amministrativo in servizio all’ingresso, sul quale grava la relativa responsabilità.

In casi motivati è consentito un ritardo massimo, dall’inizio delle lezioni, di quindici minuti. I ritardatari si recheranno direttamente in aula dove l’insegnante prenderà nota del ritardo sul diario di classe.

Nell’ipotesi in cui il ritardo superi il limite dei quindici minuti, l’allievo ritardatario sarà ammesso in classe all’inizio della seconda ora. Il ritardo sarà annotato sul diario di classe e tale annotazione sarà sottoscritta dal docente in servizio. L’alunno giustificherà su apposita sezione del libretto delle giustificazioni l’ingresso alla seconda ora il giorno successivo.

Tutti i ritardi saranno rilevati dal Coordinatore di classe che, al quarto ritardo, informerà la famiglia a mezzo comunicazione postale, telefonica o via fax, invitando i genitori ad un colloquio per trovare una spiegazione e una soluzione alla difficoltà dell’allievo a rispettare l’orario di ingresso. In caso di reiterazione dell’infrazione, il Consiglio di Classe deciderà sulla sanzione e su eventuali recuperi dei ritardi in attività sostitutive

Art. 23 – ASSENZE

Di tutte le assenze individuali e collettive, indipendentemente dalla motivazione, deve essere sempre richiesta la giustificazione per iscritto attraverso il libretto scolastico al docente in servizio alla prima ora. Se gli studenti sono minorenni, la richiesta deve essere firmata dal  genitore o da chi ne fa le veci, previo deposito della firma in segreteria .

L’assenza per malattia che superi i cinque giorni consecutivi comprese le festività, viene giustificata previa esibizione del certificato medico, in mancanza del quale lo studente non viene ammesso alle lezioni per motivi di prevenzione sanitaria.

Qualora l’alunno non esibisca il libretto a norma delle disposizioni che precedono, il docente in servizio ne prenderà nota sul diario di classe e l’alunno ha l’obbligo di provvedervi entro e non oltre i successivi due giorni. Al terzo giorno, l’alunno potrà essere ammesso in classe solo se giustificata personalmente dal genitore o da chi ne fa le veci.

Art. 24 – OBBLIGO DI PRESENZA - USCITE ANTICIPATE O INGRESSI POSTICIPATI

La partecipazione  degli studenti alle lezioni  è obbligatoria, al pari della partecipazione  a tutte le altre attività (ricerche culturali, lavori di gruppo, visite istruttive, corsi di recupero etc.) che vengono svolte nel contesto delle attività scolastiche.

I genitori degli alunni all’inizio dell’a.s. autorizzano anticipatamente i figli a entrare alla seconda ora di lezione o a uscire alla penultima in caso di mancanza del docente e qualora la classe sia stata avvisata almeno un giorno prima tramite il libretto personale dell’allievo. La comunicazione della scuola va firmata dal genitore per i minorenni per presa visione.

In nessun caso è consentita l’uscita anticipata individuale degli allievi minorenni se non prelevati personalmente dai genitori affidatari o da chi ne fa le veci.

Gli studenti che, vincolati all’orario dei treni o pullman, non abbiano la possibilità di rispettare con puntualità  gli orari di inizio e termine delle  lezioni, dovranno richiedere al Dirigente Scolastico, previa presentazione dell’opportuna documentazione, un permesso permanente per entrare posticipatamente od uscire anticipatamente ove se ne presenti la necessità. Tale autorizzazione verrà annotata sul diario di classe a cura del docente coordinatore. In ogni caso tale autorizzazione può essere concessa nel limite massimo di quindici minuti di ritardo sull’orario di ingresso e altrettanto in anticipo sull’orario di uscita, fermo restando che il genitore o chi ne fa le veci sia richiamato, a cura del Dirigente Scolastico, sulla responsabilità che si assume consentendo la riduzione dell’orario di lezione dell’allievo.

I permessi individuali ad uscite anticipate verranno sospesi nei quindici giorni che precedono gli scrutini e il termine dell’anno scolastico.

Art. 25 – NORME DI COMPORTAMENTO DURANTE L’ORARIO DI LEZIONE

Gli alunni, muniti di tutti i sussidi previsti per il normale svolgimento delle lezioni, sono tenuti a partecipare alle lezioni senza arrecare disturbo allo svolgimento delle stesse.

A tal fine sono obbligati a non usare in  aula i telefoni portatili (come da C.M. n.362 del 25.12.1998 e espressamente previsto nel presente regolamento) e a non lasciarli incustoditi. Ne è consentito l’uso fuori dall’aula, solo in caso di assoluta necessità e previa autorizzazione richiesta al docente in servizio nella classe.

Gli alunni sono altresì obbligati a non interrompere il lavoro della classe con conversazioni private e frequenti richieste di uscite brevi dall’aula.

In caso di violazione della presente norma, il docente che rileva il comportamento indisciplinato procederà al richiamo verbale dell’allievo o degli allievi, dandone comunicazione al coordinatore attraverso il diario di classe.

Nel caso i predetti comportamenti arrecanti disturbo dovessero ripetersi per più di tre volte, il coordinatore provvederà a prenderne nota sul diario di classe, ammonendo contestualmente l’alunno o gli  alunni  interessati.

Art. 26 – COMPORTAMENTO SCORRETTO DELL’ALLIEVO

Qualunque altro comportamento scorretto, comunque si manifesti e nei confronti di qualsiasi persona, membro della comunità scolastica o suo ospite, provocherà l’applicazione della sanzione disciplinare costituita dal richiamo verbale del Dirigente Scolastico, sentiti i docenti o qualunque altro appartenente alla comunità scolastica che rilevi l’infrazione, nonché  le ragioni dell’alunno stesso.

Nel caso che all’alunno si rimproveri di aver violato le norme sul fumo o sull’uso di sostanze non consentite, l’alunno stesso sarà obbligato ad attività di approfondimento individuale su argomenti collegati al tipo di infrazione commessa. Tale lavoro non sarà valutato ai fini del profitto, ma solo ai fini del regolare adempimento della sanzione comminata. La sanzione in parola verrà comminata dal Dirigente scolastico, sentito il Consiglio di classe, che all’uopo appronterà, relativamente alle discipline coinvolte, una integrazione al programma individuale dell’allievo.

 Nel caso di offese gravi (minacce, percosse o altri comportamenti violenti)  o di ripetuti comportamenti offensivi ad opera del medesimo allievo, salvo le ipotesi in cui il fatto possa costituire più grave reato, il docente coordinatore, previa annotazione sul diario di classe, convocherà ad horas il Consiglio di classe per l’adozione dei provvedimenti disciplinari del caso. L’allievo non potrà in ogni caso essere privato del diritto di difesa, esercitato, se minorenne, in presenza dei genitori o di chi ne fa le veci. Tenuto conto delle ragioni giustificative addotte dall’allievo, della gravità del fatto e di ogni altra circostanza, prima fra tutte la ripetitività del comportamento, i provvedimenti disciplinari potranno consistere, a discrezione del Consiglio di classe, anche nella sospensione dell’allievo per un periodo massimo di quindici giorni. Contro l’adozione di tali provvedimenti, i soggetti interessati (genitori, allievi, ecc.) potranno proporre ricorso a norma del presente Regolamento.

Stante il carattere innanzitutto educativo della sanzione disciplinare, mirante, tra l’altro all’inserimento dell’alunno nella società di cui fa parte, a richiesta dei genitori dell’alunno o di chi ne fa le veci o dell’alunno stesso se maggiorenne, anche su proposta del Dirigente scolastico, potrà essere applicata la sanzione sostitutiva. Tale sanzione dovrà consistere nell’impegno documentato dell’alunno ad una attività di impegno sociale, per un periodo non inferiore a trenta giorni. In mancanza troverà applicazione la sanzione originaria dell’allontanamento dalla comunità scolastica per il tempo stabilito.

Art. 27 – FURTO E DANNEGGIAMENTO

Nel caso si verifichino furti o operazioni vandaliche ai danni di beni di proprietà dell’Istituto o di taluno dei componenti della comunità scolastica o di terzi estranei, sia nei locali dell’Istituto che in ogni altro luogo ove si stia svolgendo l’attività programmata dall’Istituto (stage, visite guidate, viaggi di istruzione.), l’alunno responsabile, ove individuato e salvo maggiori conseguenze di carattere penale e/o civile nei confronti del soggetto competente, sarà sottoposto al procedimento disciplinare.

L’Istituto si riserva in ogni caso il diritto di agire giudizialmente in via diretta o di rivalsa per l’accertamento delle responsabilità e il risarcimento dei relativi danni.

Art. 28 – BREVI USCITE DALL’AULA E CAMBIO DELL’ORA

Gli alunni, a partire dalla seconda ora di lezione, possono chiedere al docente di uscire brevemente dall’aula, preferibilmente uno per volta e comunque non più di due alunni per volta.

La richiesta non potrà essere accolta, salvo assoluta necessità, se sono in corso attività didattiche.

All’alunno che per più di tre volte è stato contestato (con relativa annotazione sul diario di classe) di essersi trattenuto fuori dall’aula più del tempo in cui può ragionevolmente parlarsi di uscita breve rispetto all’unità oraria, il docente coordinatore contesterà per iscritto sul diario di classe la relativa infrazione, provvedendo a darne comunicazione alle famiglie, come fatto incidente sulla valutazione del corretto comportamento dell’allievo medesimo.

Gli spostamenti della classe per recarsi nei laboratori o in palestra avverranno, laddove possibile, sotto la sorveglianza del docente oppure del personale ausiliario e del rappresentante di classe.

Durante il cambio delle ore gli alunni dovranno attendere ordinatamente nella propria aula.  E’ compito dei rappresentanti di classe vigilare affinché ciò avvenga. Nel cambio delle ore è fatto divieto assoluto di lasciare l’aula. E’ tassativamente vietato uscire dall’edificio durante l’orario scolastico.

Art. 29 – USO DELL’ASCENSORE

L’uso dell’ascensore da parte degli alunni è consentito esclusivamente a condizione che sia presentata una richiesta scritta, firmata da uno dei genitori in caso di alunno minorenne o personalmente dall’alunno maggiorenne, accompagnata da certificato medico che ne attesti la necessità.

I docenti e il personale ausiliario, a tal fine, si renderanno disponibili, dietro presentazione da parte dell’allievo dell’autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico.

Art. 30 – DIRITTO AL DECORO

Tutti i componenti della comunità scolastica hanno diritto di lavorare in un ambiente civile e decoroso. Carenze nella pulizia dei locali scolastici vanno denunciate per iscritto al Direttore dei Servizi Amministrativi che provvederà ad accertare le relative responsabilità. La denuncia compete ai rappresentanti di classe o di istituto degli allievi, a ciascun docente, a ciascun collaboratore e impiegato amministrativo.

Ogni aula deve essere mantenuta dalla classe nel rispetto delle più elementari regole di igiene, pulizia e ordine. I rifiuti vanno depositati esclusivamente nell’apposito contenitore. Ove i rifiuti vengano lasciati nelle aule al di fuori dei contenitori ivi preposti, verrà sospeso il diritto all’intervallo per una settimana nei confronti della classe che, da ultima, ha occupato l’aula in oggetto, su provvedimento del coordinatore e su segnalazione del Dirigente scolastico, al quale riferisce sia il Direttore dei Servizi Amministrativi che il docente coordinatore. Del provvedimento verrà fatta annotazione sul diario di classe. La classe potrà impugnare il provvedimento, motivando per iscritto il ricorso, sul quale decide, in via definitiva, il Dirigente scolastico sentito, se del caso, il Direttore dei Servizi Amministrativi.

Ogni docente in servizio, i rappresentanti di classe e i collaboratori amministrativi vigileranno sullo stato delle cose e segnaleranno tempestivamente eventuali trasgressioni e responsabilità. I docenti e i rappresentanti di classe faranno riferimento al docente coordinatore di classe, i collaboratori amministrativi al Direttore Amministrativo.

Art. 31 – ASSENZE COLLETTIVE DEGLI STUDENTI

Non costituisce democratica espressione della libertà di manifestazione del pensiero l’astensione in massa, breve o prolungata, dalle lezioni.

A parte i casi in cui ciò potrebbe costituire reato, l’interruzione delle lezioni viola il diritto degli altri studenti, non sempre dichiaratamente dissenzienti, ad usufruire di un servizio garantito innanzitutto dalla Costituzione Italiana e come tale costituisce illecito disciplinare.

A tal fine l’astensione in massa dalle lezioni a livello di classe e/o di classi o di Istituto costituisce assenza ingiustificata. Eventuali giustificazioni individuali devono essere addotte ai sensi del presente regolamento.

In caso di assenza in massa della classe, reiterata per più di due volte, gli alunni saranno ammessi alle lezioni solo se accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci che ne giustificheranno l’assenza. Per gli alunni maggiorenni l’eventuale accompagnamento ha lo scopo di rendere partecipi le famiglie del comportamento della classe.

Non costituisce forma lecita di manifestazione del pensiero l’occupazione dell’Istituto, sue pertinenze ed accessori. L’uso non autorizzato (occupazione) dei locali della scuola costituisce, altresì, reato punibile ai sensi del codice penale vigente.

Art. 32 – LIBRETTO PERSONALE – VARIAZIONI DI RECAPITO

Ciascun studente, all’atto dell’iscrizione, sarà dotata di un libretto personale, che ritirerà presso la segreteria scolastica.

Il libretto personale costituisce documento identificativo dell’allievo, ne attesta l’appartenenza all’Istituto e, ove richiesto per ragioni di sicurezza, deve essere esibito al personale dell’Istituto per consentire il riconoscimento dell’allievo stesso.

Il libretto viene ritirato personalmente dagli alunni maggiorenni, mentre  per gli alunni minorenni viene consegnato ai genitori o a chi ne fa le veci dietro deposito della firma in segreteria.

Il libretto contiene spazi per la giustifica delle assenze, dei ritardi e per le uscite anticipate o ingressi posticipati, nonché spazi per le comunicazioni alle famiglie e annotazioni.

Il libretto personale costituisce anche un utile e pratico strumento di comunicazione fra scuola e famiglia. Pertanto le famiglie sono tenute a controllare giornalmente le annotazioni sul libretto per essere informate sulla frequenza e il rispetto delle regole da parte dell’alunno.

Per rendere effettivi gli scambi e le comunicazioni scuola-famiglia è fatto obbligo alle famiglie comunicare tempestivamente in segreteria ogni variazione di recapito.

Tutte le comunicazioni firmate dal genitore o da chi ne fa le veci e controfirmate dal docente fanno fede circa l’avvenuta presa visione delle stesse da parte delle famiglie. Le falsificazioni di firma e le alterazioni del libretto o di altri documenti scolastici daranno luogo a provvedimenti di legge.

Lo smarrimento del libretto personale va denunciato tempestivamente dal genitore dell’alunno minorenne o dall’alunno stesso, se maggiorenne, direttamente al Dirigente Scolastico che disporrà affinché venga consegnato un duplicato al genitore o a chi ne fa le veci o direttamente all’allievo se maggiorenne, con le stesse modalità di cui sopra.

 Art. 33 – REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Ai sensi del Dpr n. 235/2007, nonché del Regolamento delle studentesse e degli studenti, qualsiasi azione disciplinare dev’essere improntata al principio che compito preminente della scuola è educare, non punire. I provvedimenti disciplinari hanno, quindi, finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità individuale. La responsabilità è, appunto, personale; inoltre, non si può essere sottoposti a sanzioni disciplinari senza essere stati prima invitati a esporre le proprie ragioni. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. La volontarietà nella violazione disciplinare e il grado di colpa, così come la reiterazione dell’infrazione, sono elementi che concorrono a determinare l’entità della sanzione comminata. Nel caso di danneggiamenti e atti di vandalismo è richiesta la riparazione e/o la refusione totale del danno; allo studente viene data l’opportunità di convertire la sanzione con attività svolte a favore della comunità scolastica

Art. 34 – MANCANZE DISCIPLINARI

Si riportano di seguito alcuni esempi di comportamenti da sanzionare in ordine crescente di gravità:

·         Mancanza del materiale didattico (libri, quaderni, scarpe e  tuta da ginnastica etc.);

·         Assenze o ritardi ripetuti, non giustificati e/o “strategici”, cioè sistematicamente effettuati in determinati giorni e ore;

·         Mancato rispetto delle norme organizzative che disciplinano la partecipazione alla vita dell’Istituto in tutte le sue forme (assemblee, lezioni, gruppi di studio, visite guidate e viaggi di istruzione, esercitazioni in laboratorio, studio individuale, attività sportiva);

·         Inosservanza del dovere di mantenere pulito ed ordinato l’ambiente scolastico;

·         Danni alle strutture e del patrimonio della scuola (macchinari, laboratori, palestra, arredi, servizi igienici, libri e sussidi didattici);

·         Mancanza di rispetto della libertà di pensiero, espressione e apprendimento (forme varie di intolleranza, turpiloquio, bestemmia, disturbo continuo del lavoro scolastico etc.);

·         Mancanza di rispetto verso le persone che operano nella scuola e verso gli altri studenti (forme di violenza fisica e verbale, furti, danneggiamenti etc.);

·         Comportamenti pericolosi e compromissori dell’incolumità delle persone.

Art. 35 – RIEPILOGO di SANZIONI DISCIPLINARI, ORGANI COMPETENTI E IMPUGNAZIONI

Tipo di mancanza

Sanzione disciplinare

 

Organo

competente

Organo cui si

può ricorrere