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1)  Le competenze del C.I. sono stabilite dall’art. 6 Decreto Presidenziale 31 Maggio 1974 n. 416 e successive modificazione e disposizioni ministeriali.

2) Il Presidente rappresenta il Consiglio: ne convoca e presiede le riunioni. In caso di assenza e impedimento le sue funzioni sono esercitate dal vice-presidente.

3) Il C.I. è convocato: su iniziativa del Presidente; su richiesta del D.S.; su richiesta della Giunta Esecutiva; su richiesta di 1/3 dei componenti; su richiesta di 1/3 dei docenti della Scuola; su richiesta del Collegio dei docenti; su richiesta di ½ dei non docenti dell’Istituto; su richiesta dell’assemblea dei genitori e/o degli studenti; su richiesta dei rappresentanti dei genitori di almeno 5 classi.

4) Le riunioni ordinarie del C.I. sono tenute di norma una volta al mese nel periodo Settembre / Giugno e in via straordinaria quando richiesto dalle singole componenti come da art. 3. La loro durata dovrà essere, di norma, non superiore alle due ore e trenta.

5) Le riunioni del C.I. si svolgono in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti il C.I.. Trascorsi 20 minuti dall’ora stabilita senza la presenza di metà più uno dei componenti il C.I., la riunione viene rinviata.

6) Le riunioni del C.I., ai sensi della legge n. 748 dell’11/10/1977 art. 2 sono aperte a tutte le componenti della scuola e ai consiglieri di circoscrizione con facoltà di intervento, su invito specifico del Presidente, il C.I. invita alle proprie sedute rappresentanti della Provincia, del Comune, del Quartiere, del Distretto scolastico, dei sindacati quando ritenga che gli argomenti all’o.d.g. vengano meglio chiariti ed approfonditi con la loro partecipazione. Le sedute sono aperte anche ad altri C.I., ad associazioni con finalità culturali, sportive, ricreative, assistenziali, previo invito del C.I. Il Presidente del Consiglio può accertare il diritto di presenza alle riunioni.

7) L’avviso di convocazione del C.I., firmato dal Presidente, deve contenere l’o.d.g., e deve pervenire ai componenti almeno 5 giorni prima della riunione. Comunicazione deve essere data a tutte le componenti della scuola, agli alunni, ai genitori, al personale docente e non docente mediante pubblicazione all’albo dell’Istituto. In caso di particolare urgenza, valutata a discrezione del Presidente e del Presidente della G.E. , il C.I. può essere convocato con un preavviso di 24 ore a mezzo telefonico e telegrafico. Tutti gli atti e documenti preparatori predisposti dalla G.E. dovranno essere disponibili alla consultazione dei Consiglieri almeno due giorni prima della data stabilita per la riunione stessa.

8) E’ dovere del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti iscritti nell’o.d.g. nella successione in cui compaiono. Prima che inizi la discussione di un argomento ognuno dei consiglieri può presentare una mozione d’ordine nel senso che la discussione non debba svolgersi (questione “pregiudiziale”) oppure che la discussione debba subire un rinvio (questione “sospensiva”). La questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione. La mozione d’ordine determina la sospensione sull’argomento all’o.d.g.- Sulla mozione d’ordine possono parlare un membro a favore e uno contro, per non più di cinque minuti ciascuno. Sull’argomento dell’eccezione si pronuncia poi il Consiglio.

9) I lavori del Consiglio e gli argomenti all’o.d.g. sono predisposti dalla Giunta esecutiva. Il Consiglio può votare a maggioranza il mutamento dell’ordine dei punti da discutere o inserirne di nuovi con delibera a maggioranza. Il Presidente regola l’andamento della discussione previa l’iscrizione dei membri a prendere la parola. Anche sulle modalità di conduzione dei lavori si possono presentare mozioni d’ordine che devono essere messe subito in discussione con un intervento a favore e uno contro per la durata massima di due minuti. Dal momento in cui inizia la votazione su un argomento sottoposto al giudizio del Consiglio, nessuno può più prendere la parola. Ogni proposta è approvata quando sia stata votata favorevolmente dalla metà più uno dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

10) I verbali delle riunioni del C.I. saranno redatti dal segretario su apposito registro depositato presso il Presidente della G.E., a disposizione di tutte le componenti della scuola. Ciascun verbale dovrà contenere l’o.d.g. della riunione, la sintesi delle discussioni, il testo delle delibere presentate, l’esito delle votazioni, il nominativo dei componenti il C.I. in ordine agli interventi compiuti, nonché le dichiarazioni che i componenti chiedono espressamente che vengano iscritte. Copie delle delibere sarà esposta all’albo della scuola entro cinque giorni dalla data di approvazione. Il verbale viene letto e approvato all’inizio della seduta successiva.

11) Le proposte di delibera devono essere discusse, votate, verbalizzate su un testo scritto, consegnato al segretario. Le delibere del C.I. si intendono approvate quando sia favorevole la maggioranza dei voti validamente espressi. Ai sensi dell’art. 6 D.P.R. del n. 416/1974 la G.E. darà esecuzione alle delibere approvate dal C.I.- Per le delibere di spesa darà assenso, accertata la copertura finanziaria dei capitoli di bilancio interessati e la disponibilità di fondi; tutte le delibere, che comportano oneri per la scuola, dovranno stabilire anche i capitoli di spesa sui quali tali oneri dovranno essere addebitati.

12) Il C.I. può costituire al proprio interno per materie specifiche e di particolare importanza, delle commissioni di lavoro, che svolgono la loro attività secondo le direttive e i tempi stabiliti dal C.I.- Dette commissioni sono composte da rappresentanza di ciascuna componente. I risultati dei lavori sono esposti dal coordinatore al C.I.

13) I componenti il C.I. i quali non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive, decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità previste dal D.P.R. 416 /1974.

14) La G.E. è convocata dal suo Presidente ogni qual volta è indetta la riunione del C.I., o su richiesta di almeno due dei suoi membri. La convocazione può essere telefonica con un preavviso di almeno 48 ore e l’orario dovrà essere compatibile con gli impegni di lavoro dei suoi componenti. Le riunioni della G.E. sono valide con la presenza di almeno quattro dei suoi componenti, e la seduta non supererà, di norma, le due ore.

15) Entro i termini previsti dalle normative vigenti ………………………………………….

16) Il C.I. si prefigge di mantenere contatti con il Collegio dei Docenti, con il personale non docente, con i Consigli di Classe, con il Comitato dei Genitori a mezzo del D. S., che curerà il raccordo tra le diverse componenti e le loro articolazioni all’interno dell’Istituto e sul territorio, anche delegando le relative funzioni ai collaboratori che agiranno in raccordo con le  Figure Strumentali di volta in volta competenti.

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Ultimo aggiornamento: 26-11-09